Incentivi assunzione beneficiari Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro: con la pubblicazione della circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a fornito le prime istruzioni operative per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero contributivo che spetta ad alcune tipologie di datori di lavoro.
Nello specifico, l'incentivo in oggetto viene riconosciuto a quei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno degli artt. 10 e 12, comma 10, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda gli incentivi che spettano ai datori di lavoro in caso di assunzione di lavoratori beneficiari dell'Assegno di Inclusione e della misura di Supporto per la formazione e il lavoro ed, in particolare, a chi spetta l'esonero contributivo in oggetto, nonché quali sono gli importi e la durata del medesimo.
Ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono beneficiare dell'esonero contributivo previsto in caso di assunzione di lavoratori che beneficiano dell'Assegno di Inclusione e della misura di Supporto per la formazione e il lavoro:
L'importo relativo all'esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che assumono con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, è pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti, fino al limite massimo di 8.000 euro annui.
Per quanto riguarda la durata degli incentivi riconosciuti in caso di assunzione nelle modalità sopra citate, invece, il beneficio è previsto per una durata massima di 12 mesi.
L'importo massimo mensile relativo all'esonero contributivo in oggetto è, dunque, pari a 666,66 euro; mentre in caso di rapporti di lavoro iniziati e cessati durante il corso dello stesso mese tale limite va riproporzionato alla misura di 21,50 euro oer ogni giorno di fruizione.
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *