Arrivano le proroghe Inps per l’anno 2024 in merito alle Cigs e alle indennità di cessazione dell’attività, degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di sostegno al reddito. Le misure sono elencate nella circolare dell’Istituto di previdenza numero 4 del 2024 mediante la quale si fornisce alle imprese e agli addetti ai lavori elenco di regole generali per la predisposizione di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito dei lavoratori interessati. Le misure avranno valenza per tutto l’anno in corso.
Le misure elencate nella nota dell'Istituto di previdenza richiamano le disposizioni contenute nella nuova legge di Bilancio (legge 213 del 2023), e riguardano, in via esaustiva:
Ci soffermiamo solo su alcune delle disposizioni dell’Inps.
Tra le numerose fattispecie di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito dei lavoratori, rientrano le misure di proroga, per tutto il 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) inerente la cessazione dell’attività. Pertanto, Nel 2024, potranno accedere alla Cgis le imprese che abbiano cessato o stanno per cessare l’attività produttiva per gestire gli esuberi del personale. A tal proposito, il fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro. Il sostegno può essere richiesto per un massimo di un anno, in deroga ai limiti di durata stabilito dalla relativa normativa.
Inoltre, l’articolo 1, comma 174, della legge numero 213 del 2023, incrementa di 50 milioni di euro le risorse già stanziate per la proroga, negli anni 2022, 2023 e 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo numero 148 del 2015.
A seguito dell’incremento delle risorse, il tetto di spesa per il trattamento de quo, già fissato per il 2024 in 50 milioni di euro dall’articolo 1, comma 129, della legge di Bilancio 2022, si attesta, quindi, nel 2024, a 100 milioni di euro.
Si rammenta che il citato articolo 22-bis del decreto legislativo 148 del 2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo numero 148 del 2015. Le durate del periodo di Cigs è fissata in 12 mesi nei casi di riorganizzazione aziendale; in sei mesi per le situazioni di crisi aziendale e in 12 mesi per i contratti di solidarietà.