Esonero contributivo 2024: con la pubblicazione della circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla misura dell'esonero sui contributi previdenziali previsti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 1, comma 15, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".
Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l'art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributivi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nei confronti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione di coloro che operano con un rapporto di lavoro domestico.
Tale esonero, nello specifico, viene riconosciuto in via eccezionale per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, senza incidere sul rateo di tredicesima.
Per quanto riguarda l'importo dell'esonero previsto, invece, l'INPS riconosce una riduzione dei contributi IVS maggiore tanto più è bassa la retribuzione imponibile del lavoratore dipendente interessato.
In particolare:
In base a quanto è stato disposto dall'art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024, l'esonero contributivo in oggetto spetta a tutti i lavoratori dipendenti che operano presso i datori di lavoro pubblici e privati.
Sono ammessi all'esonero anche coloro che lavorano con un rapporto di apprendistato, mentre sono esclusi i lavoratori domestici.
Ecco qui di seguito cosa deve essere indicato all'interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens in caso di esonero contributivo pari al 6%:
In caso di esonero contributivo pari al 7%, invece, la compilazione è la stessa che abbiamo appena elencato, ad eccezione dei seguenti elementi: