Il 2024 segna alcune novità importanti per gli avvisi bonari, con l'Agenzia delle Entrate che ha aggiornato la guida sul proprio sito istituzionale. L’avviso bonario, noto anche come comunicazione di irregolarità, è inviato dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti che hanno commesso errori nelle dichiarazioni dei redditi. Questi avvisi invitano i contribuenti a correggere gli errori pagando la differenza d’imposta dovuta, con la possibilità di beneficiare di sanzioni ridotte se il pagamento avviene entro un determinato periodo.
Di fronte a un avviso bonario, il contribuente si trova davanti a due possibili scelte: accettare la contestazione e procedere al pagamento, beneficiando così di una riduzione della sanzione, oppure fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni e documenti che giustifichino la propria posizione. Questa scelta richiede un’attenta valutazione della situazione e, spesso, il supporto di un consulente fiscale.
In caso di accettazione dell’avviso bonario, il contribuente deve effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, o 90 giorni nel caso di notifica telematica tramite intermediario. Il pagamento entro questi termini consente di beneficiare di una sanzione ridotta al 10%, anziché quella ordinaria del 30%.
La rateizzazione degli avvisi bonari è un'opzione importante per i contribuenti che desiderano gestire meglio il pagamento delle somme dovute. In caso di dimenticanza o impossibilità di pagare una o più rate, è possibile regolarizzare la situazione attraverso il ravvedimento operoso. È quindi possibile rateizzare il pagamento tramite i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate.
Il mancato pagamento nei termini previsti porta alla perdita della riduzione sanzionatoria e all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto. Tuttavia, il concetto di lieve inadempimento offre una certa flessibilità: i pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a 7 giorni o pagamenti parziali insufficienti (non superiori al 3% e, comunque, non oltre 10.000 euro) comportano l’iscrizione a ruolo solo delle sanzioni e degli interessi relativi alla parte pagata in ritardo o mancante.
In caso di rateizzazione dell’avviso bonario, pertanto, non si perde il beneficio del piano di rateizzazione se la rata viene pagata con una lieve tardività (entro 7 giorni dalla scadenza per la prima rata, o entro il termine di pagamento della rata successiva per le rate successive) o con una lieve carenza non superiore al 3% e, in ogni caso, non oltre 10.000 euro.
Se si dimentica di pagare una rata dell’avviso bonario, è essenziale conoscere le opzioni di rateizzazione offerte dall'Agenzia delle Entrate e le relative condizioni. Per importi inferiori a 5.000 euro, è possibile suddividere il pagamento in un massimo di 6 rate trimestrali, mentre per importi superiori, il limite sale a 20 rate. Se si manca il pagamento della prima rata o di rate successive, è possibile regolarizzare la situazione seguendo le regole stabilite, evitando così la decadenza del piano di rateizzazione e la perdita della riduzione della sanzione.
Nel 2024, i contribuenti italiani possono respirare un po' di sollievo grazie a una significativa novità legislativa riguardante gli avvisi bonari. Il Decreto Legislativo n. 1/2024 ha introdotto una sospensione programmata degli avvisi bonari per due periodi specifici di ogni anno:
Questi "periodi di pace" sono stati concepiti per dare ai contribuenti una pausa dalle comunicazioni di irregolarità tipicamente inviate dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, è importante sottolineare che in casi di "indifferibilità e urgenza", l'Agenzia potrebbe ancora inviare tali comunicazioni.
La riforma fiscale, di cui alla Legge n. 111/2023, è alla base di questa nuova regolamentazione. Il decreto stabilisce che, oltre agli avvisi bonari, anche altri atti, come quelli risultanti da liquidazioni automatiche o controlli formali, rientrano nella sospensione estiva e invernale. Tuttavia, in assenza di motivi di urgenza, non sono previste sanzioni per gli atti notificati durante i periodi di sospensione.
Nonostante la sospensione generale, alcuni termini e condizioni restano invariati. Ad esempio, l'articolo 7-quater del DL 193/2016 prevede che i termini per beneficiare delle sanzioni ridotte in caso di avviso bonario si estendano fino al 4 settembre, superando così il limite del 31 agosto stabilito per la sospensione degli avvisi. Inoltre, la sospensione non influisce sui termini relativi ai rimborsi IVA e alle altre procedure specifiche.