Sono entrati in funzione i nuovi indirizzi di Posta elettronica certificata (Pec) della Giustizia Tributaria a partire da ieri, 5 febbraio 2024. Le nuove caselle di posta elettronica sono già attive sia per le comunicazioni ufficiali e l’invio di documentazioni relativi alle attività del Dipartimento, che per i procedimenti amministrativi riguardanti l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica dei contribuenti nei processi tributari che, infine, per i procedimenti amministrativi relativi ai concorsi dei magistrati tributari.
Inoltre, il Dipartimento di Giustizia tributaria rende noto le novità e le implementazioni delle funzionalità telematiche relative all’impugnativa delle ordinanze cautelari di primo grado. Le funzionalità implementate riguardano, in particolare, la scelta di varie tipologie di atti da depositare in modo da assicurare il deposito digitale delle impugnative avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di I grado.
Sono già attive dalla giornata di ieri, 5 febbraio 2024, le tre nuove caselle di Posta elettronica certificata (Pec) del Dipartimento di Giustizia tributaria. Le caselle sono, nell’ordine:
Il Dipartimento chiarisce che i precedenti indirizzi di posta elettronica (df.dgt@pce.finanze.it, istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it), sono stati disabilitati a partire da ieri, 5 febbraio 2024, e che, dunque, non potranno essere utilizzate per le comunicazioni ufficiali con il Dipartimento stesso.
Si fa presente, inoltre, che il Dipartimento ha introdotto nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado tra quelle previste per via telematica. Nello specifico, per procedere con il deposito delle nuove impugnative, gli interessanti dovranno entrare nella pagina principale del Processo Tributario Telematico (PTT) dalla voce Invio Nir, Ricorso, Altri Atti e selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente. Di seguito, si dovrà procedere con la scelta della tipologia di deposito tra:
La variazione telematica delle nuove funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT) si è resa occorrente al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 47, del decreto legislativo numero 546 del 1992, di recente modificato dalla lettera s), numero 4) del comma 1, dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 220 del 2023.
La modifica prevede, nel dettaglio, che nell’ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado si possa procedere con l’impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado, mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.