Attenzione ai pagamenti degli stipendi in contanti. Come noto, dal 1° luglio 2018, l'articolo 1, comma 910 della Legge n. 205/2017 vieta espressamente la possibilità di corrispondere lo stipendio ai dipendenti in contanti, imponendo l'uso di mezzi di pagamento tracciabili. Su questa questione, è stata sollevata la questione dell'applicabilità dell'istituto del cumulo giuridico, previsto dall'articolo 8 della Legge n. 689/1981, al regime sanzionatorio introdotto.
Il lavoratore dipendente che riceve il pagamento in contanti non rischia nulla, mentre al datore di lavoro viene applicata una sanzione per ogni mensilità pagata in violazione della normativa.
Riguardo alle concrete procedure di contestazione dell'illecito, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha dichiarato che l'infrazione si verifica "ogni volta che viene corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, con la frequenza di erogazione generalmente mensile".
È stato notato che, nella formulazione normativa, sembra possibile fare riferimento, nell'applicazione della sanzione, alla "totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori coinvolti dalla violazione".
In generale, l'articolo 8, comma 1 della Legge n. 689/1981, estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale. Pertanto, se, in risposta alla stessa azione o omissione, vengono violate ripetutamente la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), l'autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo.
Tuttavia, questa disciplina non si applica nei "casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte". Nel caso di violazione della disposizione in esame, perpetrata per più mensilità, si riconosce la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dal fatto che l'illecito coinvolga uno o più lavoratori.
Quanto all'applicazione dell'articolo 8, comma 2 della Legge n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l'infrazione si perfeziona indipendentemente da eventuali violazioni degli obblighi previdenziali e assistenziali. Pertanto, risulterebbe estraneo a detta materia, anche nel caso in cui sia stata contestata la violazione amministrativa dell'utilizzo di lavoratori "in nero", con l'applicazione della massima sanzione.