Con il messaggio n. 803 del 23 febbraio 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti relativi alle voci retributive atte alla determinazione della misura delle prestazioni di malattia per eventi accaduti entro il 31 dicembre 2023. Ecco cosa dice l’INPS in merito all’indennità di malattia dei lavoratori marittimi, dopo la pubblicazione delle ultime istruzioni dettate dalla nuova Legge di Bilancio.
Nel contesto della normativa italiana, la gestione delle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi ha subito recenti aggiornamenti, cruciali per la corretta applicazione delle disposizioni legislative in vigore. Con la pubblicazione della circolare n. 4 del 5 gennaio 2024 e del messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, l'INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, specificamente per quanto concerne l'indennità di malattia di questa categoria di lavoratori.
Le disposizioni normative relative alla determinazione dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi trovano fondamento nel regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, come modificato dalla Legge di Bilancio 2024.
Fino al 31 dicembre 2023, la base retributiva utile per il calcolo dell'indennità di malattia comprende non solo la paga base giornaliera e gli accessori a carattere continuativo, ma anche il valore convenzionale della panatica (il vitto) per i lavoratori marittimi.
Per gli equipaggi delle navi da pesca, si fa riferimento ai salari convenzionali determinati dalla contrattazione di settore.
Questo approccio garantisce che le componenti retributive siano considerate in maniera comprensiva, includendo anche quelle derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, aziendale, o dai contratti di lavoro individuali, purché soggette a contribuzione obbligatoria.
L'INPS ha avviato un processo di reingegnerizzazione dei sistemi informatici per l'acquisizione e la gestione delle prestazioni di malattia, con l'introduzione di un servizio web dedicato alla trasmissione dei dati retributivi da parte dei datori di lavoro. Questa iniziativa mira a uniformare le prassi operative e a garantire la conformità dei dati trasmessi. Per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, le strutture territoriali INPS sono tenute a effettuare verifiche di congruenza tra i dati retributivi dichiarati e l'importo esposto nei flussi Uniemens, con particolare attenzione alle componenti retributive liquidate in unica soluzione in occasione dello sbarco.
Come avevamo già scritto lo scorso 15 gennaio, con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, l'INPS ha delineato le nuove direttive operative relative alle indennità di malattia per i lavoratori marittimi, seguendo le recenti modifiche legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Questo aggiornamento normativo incide significativamente sul calcolo delle prestazioni di malattia per tale categoria di lavoratori, introducendo nuovi criteri per la determinazione dell'importo delle indennità.
Le prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, tradizionalmente garantite da specifici articoli del regio decreto legge n. 1918 del 1937, hanno subito importanti aggiustamenti. Fino alla fine del 2023, le indennità erano calcolate su una percentuale del salario percepito negli ultimi 30 giorni prima dello sbarco, o in base alla retribuzione al momento della manifestazione della malattia. La Legge di Bilancio 2024 ha rivisto questi criteri, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità di malattia sarà concessa in misura pari al 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente all'evento morboso.
Queste modifiche mirano a uniformare il trattamento delle indennità di malattia tra i lavoratori marittimi e altre categorie, assicurando una maggiore equità nel sistema previdenziale. L'adeguamento della base di calcolo dell'indennità di malattia rappresenta un passo avanti nella tutela dei lavoratori marittimi, adeguando le prestazioni alle reali esigenze economiche dei beneficiari in caso di malattia.