L'Agenzia delle Entrate ha emesso un nuovo provvedimento riguardante le imprese estere controllate (CFC, Controlled Foreign Companies), con lo scopo di chiarire le modalità applicative dell'opzione prevista dal comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo provvedimento introduce nuove disposizioni per le imprese estere controllate e definisce i criteri e le procedure che i soggetti controllanti devono seguire per conformarsi alla normativa fiscale italiana.
L'art. 4 del D. Lgs. 142/2018 ha introdotto significative modifiche all'art. 167 del TUIR, che disciplina le società estere controllate (CFC). Il principio base rimane invariato: una società o entità residente in Italia, che controlla una società estera in un regime fiscale privilegiato, è soggetta alla tassazione trasparente.
Le società (anche comunitarie) vengono ora qualificate come CFC se:
Entrambi i criteri devono essere soddisfatti per classificare la società come CFC.
La disciplina può essere disapplicata se la società estera svolge un'attività economica effettiva, impiegando personale, attrezzature e locali. Ciò mira a contrastare la delocalizzazione in Paesi a fiscalità privilegiata per motivi elusivi. Per disapplicare la disciplina, è necessario presentare un interpello all'Amministrazione finanziaria, come previsto dall'art. 11 della Legge 212/2000.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce diversi termini chiave:
Il provvedimento introduce l'opzione per un'imposta sostitutiva del 15% sull'utile contabile netto delle imprese estere controllate. Questa opzione permette di evitare la verifica del livello di tassazione estera effettiva, a condizione che le CFC soddisfino specifiche condizioni:
L'opzione è esercitabile tramite il quadro FC della dichiarazione dei redditi ed è valida per tre esercizi, con un rinnovo tacito alla fine di questo periodo. L'opzione si applica anche alle controllate acquisite durante la sua validità, se soddisfano i requisiti di cui sopra. Alla scadenza del triennio, l'opzione può essere revocata tramite il quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi per il quarto periodo d'imposta successivo.
La liquidazione dell'imposta è calcolata sul risultato contabile netto delle controllate, senza considerare rettifiche di consolidamento, svalutazioni di attivi o accantonamenti.
In caso di controllo indiretto, i redditi delle controllate sono imputati ai soggetti intermedi e le imposte sono liquidate in proporzione alle quote di partecipazione.
L'opzione può cessare anche prima del termine di tre anni se si verificano determinate condizioni:
Il provvedimento include anche disposizioni sul monitoraggio dei valori fiscali:
Il provvedimento è stato emanato per attuare le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che ha introdotto un regime opzionale per semplificare la verifica dei requisiti CFC.
Questo regime mira a evitare il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale interna, offrendo una tassazione alternativa. Le modalità di esercizio e revoca dell'opzione sono state definite nell'articolo 167, comma 4-ter del TUIR.