02 May, 2024 - 10:53

Imprese estere controllate: nuove regole per le CFC

Imprese estere controllate: nuove regole per le CFC

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un nuovo provvedimento riguardante le imprese estere controllate (CFC, Controlled Foreign Companies), con lo scopo di chiarire le modalità applicative dell'opzione prevista dal comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo provvedimento introduce nuove disposizioni per le imprese estere controllate e definisce i criteri e le procedure che i soggetti controllanti devono seguire per conformarsi alla normativa fiscale italiana.

Cosa sono le imprese estere controllate: requisiti

L'art. 4 del D. Lgs. 142/2018 ha introdotto significative modifiche all'art. 167 del TUIR, che disciplina le società estere controllate (CFC). Il principio base rimane invariato: una società o entità residente in Italia, che controlla una società estera in un regime fiscale privilegiato, è soggetta alla tassazione trasparente.

Le società (anche comunitarie) vengono ora qualificate come CFC se:

  • Tassazione effettiva: il loro livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano. La soglia è attualmente al 12% in base all'aliquota IRES del 24%.
  • Passive income: i proventi sono composti per oltre 1/3 da passive income, come dividendi, royalties, e redditi da interessi.

Entrambi i criteri devono essere soddisfatti per classificare la società come CFC.

La disciplina può essere disapplicata se la società estera svolge un'attività economica effettiva, impiegando personale, attrezzature e locali. Ciò mira a contrastare la delocalizzazione in Paesi a fiscalità privilegiata per motivi elusivi. Per disapplicare la disciplina, è necessario presentare un interpello all'Amministrazione finanziaria, come previsto dall'art. 11 della Legge 212/2000.

Imprese estere controllate: definizioni e contesto normativo

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce diversi termini chiave:

  • Disciplina CFC: il regime disciplinato dall'articolo 167 del TUIR, modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
  • Soggetto controllante: le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, e le loro stabili organizzazioni in Italia.
  • Controllata: un'impresa, società o ente all'estero controllato direttamente o indirettamente da un soggetto controllante, secondo il comma 2 dell'articolo 167 del TUIR.

Opzione per l'imposta sostitutiva per le imprese estere controllate

Il provvedimento introduce l'opzione per un'imposta sostitutiva del 15% sull'utile contabile netto delle imprese estere controllate. Questa opzione permette di evitare la verifica del livello di tassazione estera effettiva, a condizione che le CFC soddisfino specifiche condizioni:

  • Proventi passivi: più di un terzo dei loro proventi devono essere classificabili come "passive income", secondo l'articolo 167 del TUIR.
  • Bilanci certificati: le CFC devono avere bilanci certificati da operatori autorizzati nel paese in cui sono localizzate. Nel caso di stabili organizzazioni, si considera il bilancio della casa madre.

Applicazione e durata dell'opzione

L'opzione è esercitabile tramite il quadro FC della dichiarazione dei redditi ed è valida per tre esercizi, con un rinnovo tacito alla fine di questo periodo. L'opzione si applica anche alle controllate acquisite durante la sua validità, se soddisfano i requisiti di cui sopra. Alla scadenza del triennio, l'opzione può essere revocata tramite il quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi per il quarto periodo d'imposta successivo.

La liquidazione dell'imposta è calcolata sul risultato contabile netto delle controllate, senza considerare rettifiche di consolidamento, svalutazioni di attivi o accantonamenti.

In caso di controllo indiretto, i redditi delle controllate sono imputati ai soggetti intermedi e le imposte sono liquidate in proporzione alle quote di partecipazione.

Cessazione dell'opzione

L'opzione può cessare anche prima del termine di tre anni se si verificano determinate condizioni:

  • Perdita del controllo: se il soggetto controllante perde il controllo della CFC secondo i commi 2 e 3 dell'articolo 167 del TUIR.
  • Inosservanza delle condizioni: se la CFC non rispetta la condizione del bilancio certificato o altre condizioni chiave.

Monitoraggio dei valori fiscali

Il provvedimento include anche disposizioni sul monitoraggio dei valori fiscali:

  • Rimozione dell'obbligo: l'esercizio dell'opzione elimina l'obbligo di monitorare i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.
  • Ripristino del monitoraggio: in caso di revoca o cessazione dell'opzione, il soggetto controllante può optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti, escludendo perdite fiscali estere antecedenti.

Motivazioni e contesto normativo

Il provvedimento è stato emanato per attuare le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che ha introdotto un regime opzionale per semplificare la verifica dei requisiti CFC.

Questo regime mira a evitare il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale interna, offrendo una tassazione alternativa. Le modalità di esercizio e revoca dell'opzione sono state definite nell'articolo 167, comma 4-ter del TUIR.

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Daniele Sforza
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