La Circolare INPS numero 67 del 20 maggio 2024 fornisce dettagliate istruzioni amministrative per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da parte dei lavoratori sportivi. Queste disposizioni sono parte dell'attuazione del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, che riforma le normative in materia di enti sportivi e lavoro sportivo, sia professionistico che dilettantistico.
Il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nasce dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, che delega al Governo la riforma dell'ordinamento sportivo e delle professioni sportive. Questa riforma ha introdotto significative innovazioni nei rapporti di lavoro degli sportivi, ampliando le tutele previdenziali e includendo anche il settore dilettantistico, precedentemente privo di regolamentazione specifica.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021 sono entrate in vigore dal 1° luglio 2023. Queste includono l'iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata per i lavoratori sportivi, sia professionisti che dilettanti. Il decreto stabilisce che il lavoratore sportivo può essere atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico e direttore di gara, senza distinzione di genere o settore. Inoltre, i lavoratori sportivi possono essere soggetti a rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
L'articolo 29 del decreto riconosce alle società e associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e ad altri organismi, la possibilità di avvalersi di volontari per promuovere lo sport. Questi volontari operano gratuitamente e senza fini di lucro, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle attività sportive.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2021, la tutela previdenziale per i lavoratori sportivi è stata ampliata. In particolare, il comma 5 dell'articolo 33 del decreto prevede l'estensione della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) anche ai lavoratori sportivi subordinati, sia professionisti che dilettanti.
I lavoratori sportivi subordinati, per accedere alla NASpI, devono essere iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Il diritto alla NASpI è riconosciuto in caso di disoccupazione involontaria e richiede un minimo di tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni. I contributi versati prima del 1° luglio 2023 non sono validi ai fini della durata della NASpI se già utilizzati per altre indennità di disoccupazione.
L'importo della NASpI è calcolato sulla base del 75% della retribuzione mensile, fino a un massimo di 1.425,21 euro per il 2024. La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, esclusi i periodi già utilizzati per altre prestazioni di disoccupazione.
Il decreto legislativo n. 36 del 2021 introduce anche la tutela DIS-COLL per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Questa misura estende le tutele previste per i lavoratori autonomi, garantendo un sostegno in caso di disoccupazione involontaria.
Per accedere alla DIS-COLL, i lavoratori sportivi devono essere iscritti alla Gestione Separata e soddisfare i requisiti contributivi previsti dalla normativa. L'indennità è riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi e calcolata sulla base del 75% della media dei compensi percepiti negli ultimi dodici mesi.
L'importo della DIS-COLL è determinato in base al reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante dai versamenti contributivi relativi ai rapporti di collaborazione. Questo reddito è calcolato dividendo i compensi complessivi per il numero di mesi di contribuzione, ottenendo così il reddito medio mensile. L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile, se questo è pari o inferiore a 1.352,19 euro per il 2023 e a 1.425,21 euro per il 2024. Per redditi superiori, la DIS-COLL è incrementata del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.
L'importo massimo mensile della DIS-COLL non può superare 1.470,99 euro per il 2023 e 1.550,42 euro per il 2024. La durata della DIS-COLL è pari ai mesi di contribuzione accreditati dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione fino alla data dell'evento stesso, senza superare la durata massima di 12 mesi.
La circolare n. 88 del 2023 chiarisce che l'obbligo contributivo presso la Gestione Separata per i lavoratori sportivi dilettanti sorge al superamento di un compenso annuo di 5.000 euro. Pertanto, i compensi erogati a partire dal 1° luglio 2023 concorrono a determinare questo obbligo. Le aliquote contributive applicabili sui compensi dei collaboratori sportivi sono del 2,03% per coprire maternità, malattia e disoccupazione (DIS-COLL).
Anche i compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale concorrono al raggiungimento del limite di 5.000 euro annui. Questo implica che, nel momento in cui la somma dei compensi erogati da diversi committenti raggiunge tale importo, il lavoratore sportivo è tenuto a comunicare il reddito annuo presunto all'INPS.
Le domande per la NASpI e la DIS-COLL devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell'INPS, utilizzando l'identità digitale SPID, la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, è possibile utilizzare i servizi offerti dagli Istituti di Patronato o contattare il Contact Center multicanale dell'INPS.