L'istanza di interpello n. 110/2024 ha sollevato questioni relative all'applicabilità dell'imposta sulle assicurazioni, come previsto dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, a un particolare schema di garanzia associato alla vendita di veicoli usati. In questo contesto, la società istante, parte di un gruppo multinazionale nel settore automobilistico, ha richiesto chiarimenti sulla qualificazione delle garanzie offerte e sulla determinazione della base imponibile.
La società istante, con sede in territorio comunitario, fa parte di un gruppo multinazionale leader nel settore automobilistico. La società è incaricata di gestire un sistema di garanzia per i veicoli usati venduti dai concessionari del gruppo. Questa garanzia copre i costi di riparazione per guasti meccanici ed elettrici riscontrati sui veicoli usati venduti.
I concessionari valutano discrezionalmente l'opportunità di offrire la garanzia in fase di vendita, in base a condizioni tecniche specifiche del veicolo. Il compenso per questi servizi di garanzia viene fatturato dalla società istante, includendo una commissione di gestione. La società istante, a sua volta, stipula un contratto di assicurazione con una compagnia estera per coprire le perdite finanziarie derivanti dalle riparazioni necessarie.
Il rapporto tra la società istante e i concessionari italiani è regolato da contratti stipulati con un'altra società comunitaria del gruppo, denominata Gamma. Gamma gestisce l'acquisto e la vendita di autocarri usati nei Paesi europei. La società istante, in qualità di garante per i clienti finali, collabora con Omega, una società di brokeraggio assicurativo del gruppo, che si occupa della gestione e della riscossione dei premi assicurativi e delle richieste di risarcimento.
La società istante chiede se l'assunzione della garanzia possa essere qualificata come assicurazione soggetta all'imposta di cui alla legge n. 1216 del 1961. In caso affermativo, si domanda se possa essere considerato soddisfatto il presupposto oggettivo del pagamento del premio, dato che l'acquirente del veicolo non è tenuto a pagare un premio assicurativo.
L'istante ritiene che il servizio di garanzia descritto non rientri nelle prestazioni assicurative previste dalla legge n. 1216 del 1961. Secondo la società, l'imposta sulle assicurazioni viene calcolata sui singoli premi secondo le percentuali previste dalla legge e corrisposta mensilmente. Poiché nel caso specifico non vi è pagamento di un premio assicurativo da parte dell'acquirente, manca la base imponibile per calcolare l'imposta.
L'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961 prevede che l'imposta sulle assicurazioni sia calcolata sui premi incassati. La circolare n. 9/E del 2021 ha chiarito che l'imposta si applica ai premi assicurativi corrisposti per le polizze emesse. In assenza di un premio assicurativo pagato dall'acquirente del veicolo, non si verifica la manifestazione di capacità contributiva necessaria per l'imposizione.
L'articolo 1 specifica inoltre che sono soggette all'imposta sulle assicurazioni le polizze contro i danni, se il contraente ha domicilio o sede in Italia. L'articolo 4 determina l'imponibile e la misura dell'imposta, dovuta proporzionalmente per ogni pagamento del premio. L'imposta è applicabile nonostante eventuali rimborsi dell'assicuratore.
L'articolo 9 della legge descrive gli obblighi di denuncia e versamento dell'imposta. Gli assicuratori devono versare mensilmente l'imposta sui premi incassati e presentare una denuncia annuale dei premi raccolti. Devono inoltre versare un acconto annuale entro il 16 novembre, calcolato in percentuale sull'imposta dell'anno precedente.
L'imposta sulle assicurazioni si applica quando viene stipulato un contratto di assicurazione e il contraente è un'impresa di assicurazione. Per definire correttamente il contratto di assicurazione e le imprese coinvolte, si fa riferimento al codice civile e altre disposizioni specifiche. Nel caso in esame, la società istante ha stipulato un contratto di assicurazione con una compagnia estera per coprire perdite finanziarie derivanti da riparazioni di veicoli usati coperti da piani di garanzia.
Il contratto di garanzia prevede la copertura dei costi di riparazione per guasti meccanici ed elettrici dei veicoli usati venduti dai concessionari. La garanzia copre lavori sugli organi della trasmissione e danni ai componenti meccanici, elettronici ed elettrici del veicolo durante il periodo di garanzia.
Secondo l'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961, le assicurazioni contro i danni sono soggette all'imposta se il contraente ha domicilio o sede in Italia. Tuttavia, il contratto di assicurazione tra la società istante e l'impresa di assicurazione estera non è soggetto all'imposta in assenza del presupposto territoriale. La garanzia offerta dalla società istante ai concessionari italiani è una prestazione di garanzia e non una prestazione assicurativa.