Una società denominata per l’occasione ALFA s.r.l. ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate per chiarimenti sulla cessione di asset materiali e immateriali. La società, originariamente ALFA 1 s.r.l. e poi fusa per incorporazione, si trova a cedere una linea di business a BETA s.r.l. L’Agenzia delle Entrate ha analizzato le implicazioni fiscali facendo riferimento alle normative di questa cessione.
La cessione comprende una vasta gamma di asset. Gli asset immateriali includono diritti di proprietà intellettuale (IP), disegni tecnici e industriali, brevetti, know-how, modelli 3D, liste di materiali, attrezzature industriali e report di simulazioni di collaudo. Gli asset materiali coinvolti ne lla transazione comprendono attrezzature industriali, banchi di collaudo, modelli, stampi, attrezzature presso i fornitori, magazzini di componenti, semilavorati e materie prime. Inoltre, viene trasferita anche la lista dei fornitori, ma non i contratti in essere con i fornitori stessi.
La fusione di ALFA 1 s.r.l. in ALFA s.r.l. è stata iscritta nel Registro delle Imprese, con effetti giuridici e fiscali definiti. La cessione degli asset a BETA s.r.l. sarà realizzata dalla società incorporante ALFA s.r.l. Prima della cessione, ALFA s.r.l. acquisirà i beni materiali dalla consociata DELTA, situata in un altro Stato membro dell'Unione Europea, per consolidare tutti gli asset sotto la stessa entità giuridica.
L'Istante chiede se la cessione possa essere qualificata come cessione d'azienda non soggetta a IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo questa normativa, le cessioni di aziende o rami d'azienda sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA.
In caso di esclusione dall'IVA, si applicherà l'imposta di registro in misura proporzionale, come stabilito dagli articoli 2 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26 aprile 1986, n. 131) e dalla relativa Tariffa, Parte I.
ALFA s.r.l. ritiene che la cessione degli asset materiali e immateriali debba essere trattata come acquisto intracomunitario di beni ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.L. n. 331/1993. Questo implicherebbe che la cessione sia considerata come trasferimento di singoli beni e non come cessione d'azienda.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la cessione di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa deve includere elementi materiali e immateriali sufficienti per permettere la prosecuzione dell'attività economica. Non è sufficiente la mera cessione di beni.
La Suprema Corte di Cassazione ha adottato i principi della CGUE, affermando che una cessione di azienda richiede il trasferimento di un complesso organico di beni e rapporti giuridici-economici, sufficienti per l'attività d'impresa. La continuità dell'attività economica da parte del cessionario è fondamentale per qualificare la cessione come aziendale.
Secondo l'articolo 2555 del codice civile, l'azienda è definita come "il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Anche ai fini fiscali, questa definizione è adottata in senso ampio, includendo le cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'azienda. Pertanto, la cessione deve riferirsi all'azienda o al complesso aziendale nel suo insieme, come un'universalità di beni materiali, immateriali e rapporti giuridico-economici, e non ai singoli beni che compongono l'azienda.
La giurisprudenza di legittimità qualifica l'azienda come un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, sottolineando l'importanza dell'organizzazione come connotazione essenziale. La Corte di Cassazione ha precisato che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella attività.
Non è necessario che tutti gli elementi che costituiscono l'azienda presso il cedente siano ceduti. Tuttavia, deve rimanere un residuo di organizzazione che dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, anche mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. La Suprema Corte ha chiarito che si ha cessione d'azienda quando i beni strumentali ceduti sono atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di un'impresa.
Riepilogando, ALFA s.r.l. intende cedere a BETA s.r.l. vari asset, tra cui disegni industriali, impianti necessari per l'assemblaggio e il testaggio, componenti per l'assemblaggio e la lista dei fornitori dei componenti. Tuttavia, la cessione non comprende il trasferimento di dipendenti o contratti di fornitura in essere.
La consociata DELTA, che fornisce i beni materiali, opera come "contract manufacturer" e non ha mai utilizzato specificamente i beni immateriali di ALFA s.r.l. per la produzione. Questo fatto indica un limitato collegamento funzionale tra gli asset immateriali e materiali, che non supporta la configurazione di un'azienda.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione proposta non configuri una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, poiché gli asset materiali e immateriali non costituiscono un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa. Di conseguenza, la cessione sarà trattata come una vendita di singoli beni, rilevante ai fini IVA e soggetta a imposta di registro in misura fissa.