La recente sentenza della Corte costituzionale, la numero 112 del 2024, ha dettato nuove disposizioni su contributi e riscatti, determinando nuovi aumenti delle pensioni se si passa da un sistema previdenziale a un altro. L'intervento della Consulta che ha fatto chiarezza su vari meccanismi previdenziali, tuttavia, si era reso necessario per il ricorso di un contribuente che aveva ottenuto l'effetto contrario dal riscatto della laurea, ovvero di una diminuzione dell'assegno di pensione anziché di un aumento.
In generale, il passaggio da un sistema contributivo a un altro può essere richiesto ed essere conveniente in vista di un assegno di pensione più alto, ma l'operazione deve essere accompagnata da un'attenta valutazione di costi, benefici e opportunità.
La possibilità di passare da un sistema previdenziale a un altro può portare benefici a chi ne faccia richiesta ai fini della pensione che si riceverà una volta usciti dal lavoro. In generale, i lavoratori hanno la possibilità di presentare una richiesta di modificare il proprio metodo di calcolo della futura pensione, anche poco prima dell'uscita dal lavoro o, addirittura, contestualmente alla domanda presentata all'Inps per la pensione.
Un primo caso è quello del passaggio dal sistema previdenziale misto (15 anni di versamenti dei quali almeno una settimana collocata prima entro il 31 dicembre 1995 e cinque anni dal 1° gennaio 1996 in poi, con un totale di contributi prima del 1996 inferiore a 18 anni) a quello contributivo puro, riservato a chi abbia iniziato a lavorare (e a contribuire) dal 1° gennaio 1996 in poi.
Il passaggio al sistema contributivo può essere conveniente per il riscatto della laurea con il costo agevolato del decreto 4 del 2019 e per l'applicazione dei requisiti previsti per la pensione anticipata per i lavoratori post 1995. Con il passaggio, infatti, il lavoratore può richiedere la pensione anticipata a 64 anni di età, unitamente a 20 anni di contributi e alla maturazione di una pensione del triplo dell'assegno sociale (requisito modificato dal 1° gennaio 2024).
Il passaggio al sistema contributivo dal metodo misto di pensione può essere richiesto anche nel caso in cui il lavoratore abbia almeno un contributo in un'ulteriore gestione rispetto a quella principale. Il passaggio è utile per chi dovesse trovare della convenienza nell'andare in pensione con la totalizzazione, prevista dal decreto legislativo numero 42 del 2006. L'operazione comprende il ricalcolo con il meccanismo contributivo puro.
Un ulteriore caso di passaggio da un sistema previdenziale a un altro ai fini della pensione è quello che prevede, per un lavoratore appartenente al contributivo puro (perché ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995) il riscatto di un breve periodo collocato entro la fine del 1995 per disapplicare, dal mese susseguente a quello del riscatto, il massimale contributivo.
La convenienza di questo passaggio consiste nell'aumentare il montante dei contributi versati da parte del lavoratore e dall'azienda per la quale lavori, ottenendo pertanto un aumento della quota contributiva dell'assegno di pensione.
Un accenno, infine, ai meccanismi che, al contrario, non producono l'aumento della pensione passando da un sistema a un altro, ma una riduzione del trattamento dell'Inps. Un caso è quello descritto in precedenza, ovvero quello del riscatto agevolato della laurea con anni di studio collocati prima del 1996.
Pur risparmiando sul costo del riscatto stesso, è utile sapere che un passaggio del genere comporta il passaggio dal sistema previdenziale misto a quello contributivo puro. Pertanto, le quote di contributi che sarebbero stati calcolati come retributivi, verrebbero valorizzati con il contributivo puro, determinando una riduzione.
Peraltro, il passaggio determina anche l'applicazione di un massimale contributivo a partire dal mese susseguente a quello del riscatto. Ciò determina un tetto e, quindi, una riduzione del montante contributivo per chi percepisca alti stipendi.
Ultimo caso è quello di un lavoratori con contributi collocati solo dopo il 1995: l'eventuale riscatto di un periodo pre-1996 blocca la possibilità di uscita a 64 anni con la pensione anticipata del contributivo puro e la vecchiaia a 71 anni di età unitamente a 5 anni di versamenti.