Per 4,6 milioni di partite Iva a regime forfettario e soggetti Isa entro la fine di ottobre 2024 sarà necessario scegliere se aderire al concordato preventivo 2024. Il patto con l'Agenzia delle entrate, tuttavia, non è esente da cause di esclusione e di decadenza dei contribuenti e delle imprese interessati, ipotesi che potrebbero rappresentare una corsa a ostacoli.
Tra le maggiori cause di impossibilità di aderire al nuovo regime di imposta rientrano la mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi, le condanne e gli accertamenti.
Corsa a ostacoli per aderire al nuovo concordato preventivo biennale del 2024 e 2025 per le partite Iva a regime forfettario e per i soggetti Isa. Prima di arrivare all'accordo con il Fisco, infatti, è necessario verificare di non rientrare in una delle cause di esclusione o di ipotesi di decadenza.
Tra le cause di esclusione si elencano l'omessa dichiarazione e una varietà di reati; le ipotesi di decadenza concernono, invece, la rettifica dei redditi, l'omesso versamento, la dichiarazione integrativa, i dati non corrispondenti, le ipotesi di esclusione o di debiti superiori a 5.000 euro e le violazioni non lievi.
Omettere la dichiarazione dei redditi relativa a uno dei 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato preventivo biennale comporta l'esclusione dal patto. Così come la condanna per i reati fiscali elencati dal d. lgs. 74 del 2000, le false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 del Codice civile e i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, commessi nei 3 periodi d'imposta che precedono quello in cui si applica il concordato preventivo.
Oltre alle cause di esclusione, il concordato preventivo biennale prevede anche delle ipotesi di decadenza. La prima ipotesi riguarda la rettifica dei redditi conseguente a un accertamento nei periodi di imposta rientranti nel concordato o nel periodo precedente. In questa ipotesi, il reddito da lavoro autonomo o di impresa subisce delle modifiche per un totale superiore al 30 per cento dei guadagni dichiarati.
Ai fini della decadenza, non occorre attendere l'esito dell'accertamento, ma la sola comunicazione. Chi riceve l'avviso di accertamento, consistente in rettifiche analitiche, analitiche e induttive o solo induttive, subisce anche la decadenza dal concordato preventivo 2024 e 2025.
È causa di decadenza dal patto con l'Agenzia delle entrate anche l'omesso versamento di somme dovute con il concordato, a seguito delle attività di liquidazione delle dichiarazioni previste dal comma 2, dell'articolo 12. Si fa riferimento alle attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all'ex articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.
Tuttavia, l'applicazione di questa ipotesi di decadenza è resa dubbia dall'articolo 22 del d. lgs 13 del 2024 che, al comma 3, prevede che dette violazioni non rilevino ai fini dell'applicazione del concordato preventivo in caso di ravvedimento da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo prima della notifica dell'Agenzia delle entrate.
Ulteriori ipotesi di decadenza dal concordato preventivo 2024 si ravvisano nella dichiarazione integrativa e nei dati non corrispondenti. Il primo caso è quello di decadenza per i soggetti che presentino una dichiarazione integrativa che determini un calcolo differente ai fini del reddito e dell'Irap rispetto a quelli di determinazione dei redditi inclusi nella proposta dell'Agenzia delle entrate di concordato, poi accettata dal soggetto contribuente.
L'altro caso riguarda l'indicazione di dati che non corrispondono a quelli comunicati ai fini dell'accettazione della proposta di concordato. La decadenza avviene anche nel caso in cui il contribuente abbia debiti fiscali di importo di almeno 5.000 euro.
Infine, l'esclusione dal concordato preventivo di forfettari e soggetti Isa avviene anche per le violazioni non lievi. La norma prevede l'applicazione di un elenco puntuale di violazioni nel quale rientrano anche l'omessa dichiarazione per gli anni di imposta oggetto dell'accordo tra contribuente e Fisco.