05 Aug, 2024 - 12:07

Nuove regole per le ispezioni sul lavoro sono già in vigore: quali sono

Nuove regole per le ispezioni sul lavoro sono già in vigore: quali sono

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha introdotto nuove indicazioni operative per l'applicazione delle regole previste dal Decreto Legislativo n. 103/2024, entrato in vigore il 2 agosto 2024. Questo decreto mira a semplificare i controlli sulle attività economiche, riducendo la burocrazia e migliorando l'efficienza delle ispezioni.

Ispezioni sul lavoro: nuove regole già in vigore, gli obiettivi del Decreto

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, è stato emanato per attuare l’articolo 27 della Legge 5 agosto 2022, n. 118. Il principale obiettivo è semplificare i controlli sulle imprese, introducendo nuove procedure che mirano a snellire le verifiche e a ridurre le vessazioni non necessarie. Queste nuove disposizioni riguardano anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, incaricato di vigilare sulle attività economiche per individuare eventuali irregolarità e lavoro sommerso.

Nuove regole per le ispezioni sul lavoro: cos’è la diffida amministrativa

Il decreto si applica ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni. Una delle novità introdotte è la "diffida amministrativa", che consiste in un invito contenuto nel verbale di ispezione, rivolto al trasgressore per sanare la violazione prima della contestazione formale. Questo strumento differisce dalla diffida prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e ha lo scopo di prevenire sanzioni immediate, offrendo una possibilità di rettifica.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

L'articolo 2 del decreto introduce disposizioni per semplificare gli adempimenti amministrativi. Le amministrazioni sono impegnate a eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli attraverso:

  • Schema standardizzato: un censimento dei controlli pubblicato sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
  • Ricognizione triennale: le amministrazioni devono rivedere ogni tre anni i controlli effettuati, valutando la dimensione e tipologia dei soggetti controllati.
  • Documento di sintesi: entro il 30 ottobre 2025, il Dipartimento della Funzione Pubblica elaborerà un documento per individuare aree di sovrapposizione e duplicazione nei controlli.

Sistema di identificazione e gestione del rischio

L'articolo 3 istituisce un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio per la programmazione dei controlli. Questo sistema si applica a diversi ambiti, inclusi la sicurezza dei lavoratori, la protezione ambientale, l'igiene e la salute pubblica. L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elabora norme tecniche per definire un livello di rischio basso, associato a un Report certificativo. Questo report può essere rilasciato da organismi accreditati e inserito nel fascicolo informatico dell’impresa.

Fascicolo informatico di impresa

L'articolo 4 introduce l'obbligo per le amministrazioni di consultare il fascicolo informatico dell’impresa prima di avviare le attività di vigilanza. Questo fascicolo, tenuto dalle Camere di Commercio, contiene gli esiti dei controlli già svolti, evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Le amministrazioni non possono richiedere documenti già disponibili nel fascicolo, semplificando ulteriormente i processi di controllo.

Nuove regole per le ispezioni sul lavoro: implicazioni operative

L'INL, sulla base delle indicazioni operative contenute nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024, fornisce linee guida agli uffici e al personale ispettivo per l'attuazione delle nuove disposizioni. Queste linee guida mirano a garantire il rispetto delle normative europee e internazionali, nonché a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle ispezioni sul lavoro.

Principi generali del procedimento di controllo

L'articolo 5 del decreto stabilisce principi fondamentali per i controlli sulle imprese. Ministeri e Regioni devono pubblicare linee guida sui propri siti istituzionali per facilitare la comprensione della normativa. I controlli devono basarsi sulla fiducia nell'azione legittima e trasparente delle amministrazioni, nonché sui principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, minimizzando le richieste documentali per le imprese.

Programmazione dei controlli

Le amministrazioni devono programmare i controlli e gli accessi ispettivi con intervalli temporali basati sulla gravità del rischio. Tuttavia, vi sono eccezioni per richieste dell'Autorità giudiziaria, segnalazioni specifiche, controlli per la sicurezza sul lavoro e situazioni di rischio. In generale, per soggetti a basso rischio, l'intervallo minimo tra i controlli non può essere inferiore a un anno.

Esonero dai controlli e lista di conformità INL

Il decreto prevede un periodo di esonero dai controlli di dieci mesi per gli operatori economici che hanno già subito un controllo, salvo specifiche eccezioni. Questo beneficio non è cumulabile con quello previsto dal D.L. n. 19/2024, che prevede un esonero di dodici mesi per i datori di lavoro iscritti nella Lista di Conformità INL. Le informazioni devono essere inserite nel fascicolo informatico d’impresa per coordinare i controlli tra le amministrazioni.

Coordinamento tra le amministrazioni

Le amministrazioni non possono effettuare più ispezioni contemporaneamente sullo stesso operatore economico, a meno che non si accordino per un'ispezione congiunta. Questo richiede un coordinamento attento tra le varie amministrazioni, come INPS, INAIL e Guardia di Finanza, specialmente per le verifiche sul lavoro sommerso.

Principio del contraddittorio e commisurazione delle sanzioni

Le amministrazioni devono rispettare il principio del contraddittorio e adottare provvedimenti proporzionati al livello di rischio, al danno arrecato, alla dimensione del soggetto controllato e all'attività economica svolta. Questo principio influenzerà i criteri di commisurazione delle sanzioni, similmente a quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 689/1981.

Obblighi di documentazione

Le amministrazioni devono fornire un elenco della documentazione necessaria prima di un'ispezione, salvo nei casi di controlli imprevisti o senza preavviso, che sono frequenti nelle attività di vigilanza dell'INL. La richiesta di documentazione anticipata vanificherebbe l'efficacia degli accertamenti ispettivi, rendendoli meno incisivi.

Violazioni sanabili e non punibilità per errore scusabile: come funziona la diffida amministrativa

L'articolo 6 del decreto è particolarmente rilevante per le attività di controllo dell'INL. Esso prevede che, salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, per violazioni con sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a 5.000 euro, l'organo di controllo deve diffidare l'interessato a sanare la violazione entro venti giorni. Se la diffida viene ottemperata, il procedimento sanzionatorio si estingue. Questo strumento non si applica alle violazioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Ribadiamo che la diffida amministrativa si applica solo a violazioni che comportano sanzioni amministrative pecuniarie inferiori a 5.000 euro. È fondamentale che la violazione sia sanabile e che sia stata accertata per la prima volta nell’arco di un quinquennio. La diffida non si applica a violazioni che non possono essere sanate o a obblighi derivanti da normative europee o internazionali.

Una volta accertata la violazione, il personale ispettivo deve diffidare l'interessato a sanare l’illecito entro venti giorni. Se la violazione viene sanata, il procedimento sanzionatorio si estingue. In caso di mancata ottemperanza, l'INL procederà a contestare l’illecito e applicare le sanzioni previste. È importante notare che il termine di 90 giorni per la notificazione degli illeciti decorre dalla conclusione degli accertamenti complessivi.

La diffida amministrativa non si applica alle violazioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Inoltre, il mancato adempimento della diffida o l'accertamento di ulteriori violazioni comportano la revoca del Report certificativo rilasciato all'operatore economico. Questo strumento è simile a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981, che esclude la responsabilità per violazioni commesse per errore non determinato da colpa.

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Daniele Sforza
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