I maggiori investimenti e le maggiori spese del bonus della Transizione 5.0 fanno aumentare anche l'importo spettante di credito d'imposta? Il caso è quello di un quantitativo di investimenti risultante dalla comunicazione ex post (a consuntivo) rispetto al progetto iniziale, quello preventivo ed ex ante con il quale l'azienda abbai presentato domanda al Gestore dei servizi energetici (Gse) dal 7 agosto 2024.
Si possono distinguere due casi differenti. Il primo è quello relativo a un volume di costi ammissibili effettivi dell'investimento agevolato superiori a quelli elencati ex ante in sede di comunicazione preventiva o di "prenotazione" dei crediti d'imposta; il secondo caso riguarda, invece, costi effettivi dell'investimento agevolato inferiori a quelli elencati in sede di comunicazione preventiva. In entrambi i casi, il decreto attuativo della Transizione 5.0 spiega come fare a determinare il credito d'imposta effettivamente spettante all'impresa richiedente.
Come determinare il credito d'imposta spettante come Transizione 5.0 se le spese per gli investimenti ammissibili della comunicazione a consuntivo (ex post) sono differenti a quelle inserite nel progetto iniziale? Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti sono superiori a quelli preventivati e inseriti nella comunicazione preventiva, all'impresa non spetterà un maggiore credito d'imposta. Pertanto, l'importo del credito d'imposta sarà calcolato sul preventivo, in base ai costi che, a suo tempo, erano stati stimati dall'impresa e inseriti nel progetto iniziale di Transizione 5.0.
Le precisazioni arrivano dalla circolare operativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di Adolfo Urso, datata 16 agosto 2024. La cosiddetta "prenotazione" dei credito d'imposta rappresenta, pertanto, una comunicazione indispensabile per la richiesta del bonus, all'interno della quale si determina sia l'agevolazione che il risparmio energetico stimato e certificato da un tecnico.
Ciò significa che le eventuali maggiorazioni di costi sostenuti e risultanti dalla comunicazione ex post presentata dall'impresa, non saranno riconosciute ai fini di un bonus di importo più elevato.
Il caso opposto è quello di costi ammissibili inferiori rispetto a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva. In casi come questo, il credito d'imposta della Transizione 5.0 spettante all'impresa richiedente, subirà un ricalcolo, in diminuzione, in considerazione dei nuovi costi inserti nella comunicazione a consuntivo (ex post) di completamento del progetto.
Il ricalcolo del bonus deve essere effettuato dal Gestore dei servizi energetici (Gse). Il bonus (ridotto) spettante all'impresa verrà determinato ex novo sulla base dei nuovi costi comunicati dall'impresa in sede di completamento del progetto di investimento.
Una precisazione ulteriore operata dalla circolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di metà agosto riguarda le piccole e medie imprese (Pmi) che presentino domanda per il bonus 5.0. Aziende di queste dimensioni non sono soggette agli obblighi di revisione dei conti, mentre si prevede l'inclusione delle spese per la certificazione energetica e per la revisione dei costi se, grazie agli investimenti, si realizzasse un consistente risparmio di consumi energetici.
Infine, un'attenzione particolare deve essere posta dalle imprese che presentino domanda per i crediti d'imposta della Transizione 5.0 sulle modifiche operate in sede di completamento (ex post) del progetto agevolato. Infatti, la circolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) spiega che non si ammettono modifiche significative in termini di investimenti rispetto al progetto iniziale (comunicazione ex ante).
Se le modifiche dovessero essere significative, all'impresa converrà presentare una comunicazione di agevolazione del bonus Transizione 5.0 ex novo.
Si considerano modifiche significative al progetto iniziale quelle che prevedono l'aggiunta di nuovi beni differenti rispetto a quelli previsti ex ante, oppure l'aggiunte di impianti di autoconsumo di energia elettrici differenti o attività di formazioni diversa rispetto a quelle preventivate.