Il 730 precompilato, disponibile sul sito dall'Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2025, è la modalità più utilizzata dai contribuenti italiani per presentare la dichiarazione dei redditi. Con l’Ente che ogni anno propone una versione già compilata del modello fiscale, molti si limitano a un semplice clic per l'invio.
Tuttavia, in questa apparente semplicità si annidano dubbi tutt'altro che banali, soprattutto quando si parla di detrazioni per spese sanitarie.
Uno dei quesiti più frequenti riguarda la documentazione fiscale, in particolare gli scontrini e le ricevute per visite mediche, farmaci e analisi. Se la dichiarazione non viene modificata, occorre comunque conservarli? E se si apportano modifiche, quali documenti devono essere mantenuti e per quanto tempo?
Vediamo in quali casi scatta l’obbligo di conservazione, quando invece decade e quali sono le regole da seguire per evitare contestazioni future.
Prima vi lasciamo al video approfondimento YouTube del canale "Diritto e Lavoro" sull'argomento.
L’inserimento di nuove voci o la modifica di quelle già presenti nel 730 precompilato 2025 cambia radicalmente il profilo di responsabilità del contribuente. Ogni alterazione ai dati originariamente forniti dall’Agenzia delle Entrate — che si tratti di aggiunte, correzioni o eliminazioni — comporta infatti l’obbligo di conservare la documentazione di supporto.
Non si tratta solo di una prassi prudenziale: è una regola precisa. In presenza di controlli, il contribuente deve dimostrare la veridicità delle modifiche effettuate. Le situazioni più comuni che impongono l’archiviazione degli scontrini riguardano:
In questi casi, ogni voce modificata deve poter essere giustificata mediante documenti originali, pena la possibile ripresa a tassazione delle somme detratte.
Scenario opposto: il contribuente accetta il 730 precompilato esattamente com'è, senza intervenire sulle spese sanitarie. In questa eventualità, la normativa è chiara: non sussiste alcun obbligo di conservare scontrini, ricevute o fatture relative alle spese mediche.
Tale principio vale sia nel caso in cui la dichiarazione venga inviata direttamente dal cittadino attraverso i servizi dell’Agenzia, sia quando si ricorre all’assistenza di un intermediario abilitato, come un CAF o un commercialista. La condizione essenziale, però, è che le spese sanitarie non subiscano alcuna modifica.
L’esonero dalla conservazione documentale nasce dal fatto che l’Agenzia delle Entrate è già in possesso delle informazioni, acquisite tramite il Sistema Tessera Sanitaria e le ha validate ai fini fiscali. La responsabilità del contribuente, in assenza di cambiamenti, è quindi limitata.
Nel momento in cui si interviene sul contenuto del 730 precompilato 2025, diventa imprescindibile predisporre un archivio ordinato della documentazione sanitaria. L’elenco dei documenti da tenere a disposizione comprende:
Tutti questi documenti devono essere conservati per un periodo di cinque anni, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ciò significa che per un 730 trasmesso nel 2025, la scadenza per la conservazione è fissata al 31 dicembre 2030.
È importante sottolineare che la documentazione può essere conservata anche in formato digitale, purché la copia elettronica sia leggibile, integra e non modificabile.
Ad esempio, uno scontrino fotografato o scannerizzato in PDF, se ben archiviato, può avere lo stesso valore della versione cartacea in sede di eventuale controllo. La normativa fiscale italiana, infatti, riconosce piena validità legale alle copie digitali, a condizione che siano conservate in modo da garantirne autenticità e reperibilità.
L’uso di archivi cloud, cartelle condivise o app di gestione documentale può agevolare i contribuenti nel mantenimento ordinato dei propri documenti.