Comparto Sanità: con la pubblicazione della circolare n. 84 del 3 ottobre 2023 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle integrazioni e dei chiarimenti per quanto riguarda le voci retributive utili ai fini del TFS (trattamento di fine servizio) e del TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti pubblici.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle sopra citate voci retributive che sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale appartenente al Comparto Sanità per quanto riguarda il triennio compreso tra il 2019 e il 2021, nonché alle indicazioni che sono state fornite in precedenza attraverso la pubblicazione della circolare n. 126 del 4 novembre 2022.
Ecco qui di seguito l'elenco delle voci che vanno a formare quella che è la retribuzione imponibile ai fini contributivi e che sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.
In particolare, sono utili ai fini del TFS:
Sono utili ai fini del TFR, invece, le seguenti voci retributive:
Con la pubblicazione della precedente circolare n. 126 del 2022 l'INPS ha specificato che il trattamento economico formato dallo stipendio tabellare, dall'ex indennità di qualificazione professionale e dalle fasce retributive, previsto dal CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per quanto riguarda il triennio compreso tra il 2016 e il 2018, è utile ai fini del TFR e del TFS dei dipendenti pubblici.
Lo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, inoltre, ha ricompreso tra le voci retributive utili ai fini del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine servizio anche:
A tal proposito, l'art. 23, comma 2, del CCNL in oggetto, denominato "Decorrenza e disapplicazioni", ha chiarito che:
Perciò, dal momento che gli incarichi di posizione organizzativa sono stati modificati in incarichi di funzione, i quali sono suddivisi per l'appunto tra incarichi di organizzazione ed incarichi professionali, l'indennità che viene erogata per quanto riguarda i nuovi incarichi risulta utile ai fini del TFR.
Dunque, l'INPS ha pensato di fornire dei chiarimenti al contenuto della precedente circolare pubblica all'interno del proprio sito web, precisando quanto segue:
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