Chi soffre di mal di testa cronica potrebbe avere diritto alla pensione di invalidità. Riceviamo numerose domande riguardanti la possibilità di ottenere la pensione di invalidità per la cefalea cronica. Non tutti sanno che la patologia della cefalea cronica occupa il secondo posto tra le malattie riconducibili alla disabilità.
Basti pensare che la maggiore incidenza viene registrata nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni. Nel corso degli anni l'OMS ha identificato cefalea cronica (mal di testa cronico) come una patologia invalidante che colpisce la fascia più produttiva della popolazione, ovvero quella compresa tra i 20 e i 50 anni di età.
Pertanto, riceviamo molte domande che sollevano il problema dei requisiti indispensabili per ottenere un assegno INPS a causa della cefalea. Vediamo insieme come funziona la pensione di invalidità per mal di testa cronico.
In Italia, il mal di testa cronico (cefalea primaria cronica) è stata riconosciuta come malattia sociale attraverso la legge 81 del 14 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188. Alla voce "riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale", la legge recita:
La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale, per le finalità di cui al comma 2, nelle seguenti forme:
Il diritto all'invalidità per mal di testa cronico viene riconosciuto sia come conseguenza dell'insorgere di un'altra patologia invalidante che come infermità autonoma; pertanto rientra nel quadro dell'assistenza ai disabili.
Secondo quanto si legge su Inca.it, gli indici di valutazione che portano alla ridotta capacità lavorativa sono contenuti nelle tabelle del DM del 5 febbraio 1992, dove vengono mostrate le diverse patologie con l'attribuzione di un valore percentuale variabile da minimo, massimo e fisso.
Il mal di testa cronico non è presente nella tabella; pertanto, non viene riconosciuta in sede di accertamento dell'invalidità dalle competenti Commissioni medico-legali dell'INPS.
Tuttavia, alcune regioni, tra cui la Lombardia, l'hanno riconosciuta nella circolare n. 30 del 14 dicembre 2006 alla voce "indicazioni operative per la valutazione delle cefalee nell'ambito dell'invalidità civile".
Successivamente, è stata la volta della Valle d'Aosta che, con lettera del 17 dicembre 2010, ha fornito "indicazioni operative per la valutazione delle cefalee nell'ambito dell'invalidità civile".
In sostanza, la commissione medica ASL – INPS può riconoscere l'invalidità per mal di testa cronico (cefalea primaria cronica), a condizione che la patologia sia conseguenza di un'altra malattia. In altre parole, è possibile ottenere l'invalidità se la malattia riconosciuta come invalidante ha tra gli effetti prodotti anche il mal di testa, ma anche quando si tratta di un'infermità autonoma.
Nel merito, l'articolo 2 della legge 118/71 e successive modifiche recita:
Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.
Le disposizioni contenute nella legge 104 sono applicabili alle persone che presentano disturbi da cefalea primitiva cronica, poiché, a tutti gli effetti, tale patologia risulta essere disabilitante, producendo una difficoltà di integrazione lavorativa, apprendimento e relazione.
Nel merito, l’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, recita:
L’articolo 3, comma 3, recita:
Secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 30 ottobre 1993 e del 6 aprile 1994, l’accertamento dell’handicap viene considerato in modo globale; pertanto, la legge 104 trova la sua applicabilità nei casi di cefalea primitiva cronica, poiché produce effetti tali da determinare nella persona uno svantaggio sociale o di emarginazione.
La persona affetta da cefalea cronica può avere diritto alle agevolazioni contenute nell’articolo 3, comma 1, della legge 104/92, tra cui: