Riscatto laurea inoccupati: con la pubblicazione della circolare n. 14 del 19 gennaio 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l'invio della domanda online ai fini del trasferimento del montante maturato in seguito al versamento dei contributi di riscatto dovuti all'interno di una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione.
Attraverso la pubblicazione della circolare in oggetto, inoltre, l'Istituto ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità per i soggetti interessati di trasferire il sopra citato montante maturato agli enti privati di previdenza obbligatoria e ai Fondi di previdenza dell'Unione Europea (UE) e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative all'interno dell'art. 2, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, nonché a quanto è stato disposto all'interno dei decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996.
La domanda di trasferimento del montante maturato in seguito al versamento dell'onere di riscatto dovuto di cui all'art. 2, comma 5 bis, del sopra citato decreto legislativo n. 184 del 1997, nella gestione previdenziale INPS di iscrizione, deve essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:
In caso di presentazione diretta della richiesta di trasferimento del montate, attraverso l'utilizzo del sopra citato servizio web, i soggetti interessati dovranno selezionare la funzione "Nuova Domanda", la quale è presente all'interno dell'apposita sezione denominata "Trasferimento riscatto inoccupati".
Dopodiché, bisognerà procedere con la conferma dei propri dati anagrafici e dei propri dati di contatto già precompilati, per poi compilare tutti gli altri campi richiesti in maniera semplice e veloce, seguendo lo stesso procedimento utilizzato per l'invio della domanda di ricongiunzione e, dunque, delle istruzioni che sono state fornite dall'INPS all'interno della circolare n. 101 del 19 settembre 2022 e all'interno del Manuele utente disponibile sul sito web dell'Istituto.
Come abbiamo già accennato durante il corso dei precedenti paragrafi, in base a quanto è stato disposto dall'art. 2, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 184 del 1997, il montante maturato può essere trasferito anche presso gli enti privati di previdenza obbligatoria.
A tal proposito, quindi, i soggetti che decidono di effettuare il trasferimento presso le Casse di previdenza per i liberi professionisti e presso i Fondi di previdenza dell'UE e degli Stati che hanno aderito al sistema di sicurezza sociale europeo dovranno inviare la domanda direttamente presso i Fondi di destinazione.
Dopodiché, solo in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, si potrà procedere con la richiesta all'INPS dell'erogazione delle somme dovute.