30 Apr, 2024 - 11:32

Pile e accumulatori: gestione dei rifiuti a livello fiscale, come funziona

Pile e accumulatori: gestione dei rifiuti a livello fiscale, come funziona

Il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, implementa la direttiva europea 2006/66/CE, mirando a ottimizzare la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Questo decreto si propone di minimizzare lo smaltimento di questi rifiuti con il rifiuto urbano indifferenziato e di assicurare una raccolta separata efficiente. Entro il 26 settembre 2012, il decreto ambiva a stabilire un sistema efficace per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili in tutta Italia, coinvolgendo produttori e gestori terzi per una copertura uniforme del territorio nazionale.

Pile e accumulatori: cooperazione tra i produttori e ANCI, articoli 6 e 7 del Decreto

Gli articoli 6 e 7 del decreto delineano le modalità di collaborazione tra i produttori di pile e accumulatori e il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, rappresentato dall'ANCI. Questi articoli stabiliscono che i produttori possono utilizzare le strutture di raccolta esistenti, a condizione che siano stipulate delle convenzioni basate su un accordo di programma quadro nazionale. Questo accordo si prefigge di definire i termini per il ristoro dei costi sostenuti dal servizio pubblico per la raccolta separata di tali rifiuti e per la modalità di ritiro da parte dei produttori.

Gestione rifiuti pile e accumulatori: come funzionano i Sistemi Individuali e Collettivi

I produttori di pile e accumulatori, sia portatili che per veicoli e industriali, operano attraverso Sistemi Individuali e Collettivi. Questi sistemi sono coordinati a livello nazionale dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), creato in conformità con l'articolo 16 del decreto. Il CDCNPA assegna i punti di raccolta e gestisce le relazioni e gli accordi con ANCI per assicurare una gestione omogenea dei rifiuti su scala nazionale.

Dettagli dell’accordo di programma

L'Accordo di Programma stipulato tra CDCNPA e ANCI prevede specifici corrispettivi economici erogati dai Sistemi Collettivi e Individuali ai gestori dei centri di raccolta. Questi pagamenti sono destinati a coprire i costi per il mantenimento di un servizio di raccolta efficiente e per il raggiungimento di soglie di premialità stabilite. Inoltre, l'accordo contempla corrispettivi incrementali basati sull'anno su anno di differenze nella raccolta dei rifiuti, oltre a possibilità di stipulare convenzioni per attività logistiche sul territorio.

Pile e accumulatori: l’istanza di interpello e la richiesta di chiarimenti

La richiesta di chiarimenti presentata dall'istanza interpello riguarda l'assoggettamento alla IVA delle somme erogate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I quesiti sollevati riguardano l'imponibilità IVA dei corrispettivi per ristoro degli oneri, per differenze annue nella raccolta, e per le attività di logistica.

La gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, inclusi quelli portatili e per veicoli, presenta specifiche sfide fiscali riguardanti l'applicazione dell'IVA. Il contribuente, nel quesito 1, sostiene che i pagamenti effettuati dai Sistemi Collettivi e Individuali ai gestori dei centri di raccolta dovrebbero essere considerati come semplici trasferimenti di denaro e non soggetti a IVA. Questa posizione si basa sulla mancanza di un rapporto sinallagmatico, ovvero una prestazione reciproca tra le parti, come delineato dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto IVA.

Il Consorzio cita la risposta n. 91 del 2022, che riguarda il trattamento IVA dei premi di efficienza pagati ai centri di raccolta di Apparecchi Elettrici ed Elettronici (AEE), stabilendo un parallelo con la gestione delle pile e degli accumulatori. La somiglianza nei termini degli accordi tra i diversi consorzi e l'ANCI suggerisce che la stessa interpretazione possa essere applicata anche ai corrispettivi discussi.

Per quanto riguarda il quesito 2, i corrispettivi incrementali, pagati in base alle performance annuali nella raccolta, sono interpretati dal contribuente come semplici erogazioni di denaro, escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA. Questa visione enfatizza l'obiettivo di incrementare l'efficacia della raccolta senza che ci sia una controprestazione diretta.

Diversamente, nel quesito 3, si parla di corrispettivi pagati per specifiche prestazioni di servizio di logistica, che includono gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani. Qui, il contribuente ritiene che tali servizi debbano essere soggetti all'IVA, applicando l'aliquota ridotta del 10% come previsto dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, del Decreto IVA.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, nel suo parere, conferma che le questioni fiscali devono essere analizzate nel contesto delle normative specifiche del Testo Unico dell'Ambiente e dei suoi aggiornamenti. Le definizioni di gestione, raccolta e stoccaggio dei rifiuti sono cruciali per determinare il trattamento fiscale corretto. L'Agenzia sottolinea che non è nel suo mandato stabilire se le attività del Consorzio rientrino specificatamente nelle categorie menzionate dal TUA, poiché ciò richiederebbe un accertamento tecnico.

A ogni modo, il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, definisce i compiti e le responsabilità dei produttori di pile e accumulatori. Questa legislazione impone ai produttori i costi relativi alla raccolta dei rifiuti, che possono inizialmente essere sostenuti da altri soggetti, ma devono essere rimborsati. L'articolo 6 del decreto stabilisce che il recupero di questi costi avviene tramite accordi programmati che dettagliano le modalità di compensazione finanziaria.

L'implementazione degli obblighi legislativi avviene attraverso accordi di programma, che non solo delineano le procedure operative, ma stabiliscono anche le basi finanziarie per il ristoro dei costi sostenuti dai servizi pubblici di gestione dei rifiuti.

Il decreto e gli accordi di programma correlati prevedono l'erogazione di corrispettivi ai soggetti gestori, in base al raggiungimento di specifici obiettivi di raccolta, riciclaggio e recupero.

Gli accordi dettagliano vari aspetti operativi, come l'incremento annuale nella raccolta di pile e accumulatori e la gestione logistica. Importante è la distinzione tra le somme erogate per la copertura dei costi operativi e quelle per servizi specifici, poiché queste ultime possono essere soggette a IVA. In particolare, le prestazioni di servizio quali la gestione logistica che implicano un trasferimento di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 10%.

La normativa e gli accordi correlati stabiliscono un quadro robusto per il finanziamento e la gestione della raccolta di pile e accumulatori. Le disposizioni incentivano pratiche operative che non solo soddisfano gli obiettivi di raccolta, ma promuovono anche un approccio ambientalmente sostenibile. Questo modello di gestione facilita un sistema di ristoro economico trasparente e regolato, essenziale per il mantenimento di servizi pubblici efficaci e sostenibili nel lungo termine.

AUTORE
foto autore
Daniele Sforza
condividi sui social
condividi su facebook condividi su x condividi su linkedin condividi su whatsapp
adv
ARTICOLI RECENTI
LEGGI ANCHE