Il legislatore italiano offre una detrazione del 19% sull'IRPEF per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ai mutui per l'acquisto della prima casa. Questa detrazione può essere richiesta attraverso i moduli Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche, alleggerendo il carico fiscale sui contribuenti che investono nella loro abitazione principale. Ma come funziona per quanto riguarda la casa all’estero e altri casi particolari?
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Per usufruire della detrazione fiscale sugli interessi dei mutui, la casa deve essere la "abitazione principale", ovvero la residenza abituale del contribuente o della sua famiglia. Questa condizione è stabilita dai registri anagrafici o può essere autocertificata in conformità all'art. 47 del DPR n. 445 del 2000. La Circolare n. 14/E del 2023 chiarisce che è possibile autocertificare una residenza abituale diversa da quella registrata.
La detraibilità degli interessi dipende dalla data di stipula del mutuo:
In caso di mutuo cointestato, ogni intestatario può usufruire della detrazione solo per la propria quota di interessi. Tuttavia, se uno dei cointestatari è fiscalmente a carico dell'altro, il principale contribuente può detrarre entrambe le quote.
Ad esempio, se un mutuo è cointestato tra marito e moglie, ciascuno può detrarre il 50% degli interessi passivi. Se la moglie è a carico del marito, quest'ultimo può detrarre l'intero importo.
La detrazione del 19% può essere applicata agli interessi passivi fino a un massimo di 4.000 euro al momento della dichiarazione dei redditi, a condizione che l'immobile si trovi in Italia. Questo è chiarito nelle istruzioni di compilazione del Modello Redditi PF 2024 (Fascicolo 2 - Parte terza).
La detrazione sugli interessi passivi non è applicabile per gli immobili acquistati all'estero, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate. Questa posizione è stata ribadita più volte dagli uffici competenti, evidenziando l'importanza della localizzazione (nazionale) della proprietà per l'idoneità alla detrazione.
Entrando più nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate, con l'interpello 218 del 2019, ha chiarito che le detrazioni si applicano solo per immobili situati in Italia. Ad esempio, un contribuente italiano che vive in Austria, ma lavora in Italia non può detrarre gli interessi per una casa situata in Austria, anche se paga le tasse in Italia.
Gli interessi pagati sui mutui, inclusi quelli ipotecari, sono quindi deducibili solo per le proprietà situate in Italia. Questo vale sia per i contribuenti con residenza fiscale in Italia, che possono usufruire della detrazione ai sensi dell'Articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR, sia per i non residenti, tassati in base all'Articolo 24 del TUIR.
Anche le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi PF ribadiscono che la detrazione è applicabile solo per immobili situati in Italia.
Per ottenere la detrazione degli interessi passivi, il contribuente deve essere contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell'immobile. Solo i proprietari o i nudi proprietari possono beneficiare della detrazione, mentre gli usufruttuari sono esclusi. Inoltre, come già spiegato, la detrazione si applica solo per immobili in Italia, sia per i residenti fiscali italiani che per i non residenti, come chiarito dalla Circolare n. 14/E del 2023.
La detrazione segue il regime di cassa, e nel Modello 730/2024 si possono detrarre gli interessi pagati nel 2023, con la relativa certificazione fornita dalla banca.Inizio modulo
Vi sono diverse situazioni complesse che possono influenzare l'idoneità alle detrazioni, in particolare nei casi di proprietà coniugali. Ecco alcune specifiche che chiariscono queste sfumature.
Un caso comune è quello di una coppia che acquista una casa dopo il matrimonio in comunione dei beni, accendendo un mutuo cointestato. In questo caso, entrambi i coniugi possono usufruire della rispettiva percentuale di detrazione. Ciò vale anche se il rogito è intestato a uno solo dei coniugi, poiché la proprietà è di entrambi secondo l'Articolo 177 del Codice Civile.
Se uno dei coniugi acquista una casa prima del matrimonio, solo lui ha diritto alla detrazione, anche se l'altro partecipa alle spese tramite un mutuo cointestato. In questo caso, l'agevolazione è riconosciuta solo al proprietario dell'immobile per la sua quota di interessi passivi pagati, mentre l'altra quota si perde.
Un'altra situazione può verificarsi quando la proprietà è cointestata, ma solo un coniuge accolla il mutuo. In questo caso, il mutuatario può detrarre il 19% di tutti gli interessi pagati.
Se uno dei coniugi è a carico, l'altro può usufruire dell'intera detrazione, anche se il mutuo è cointestato. Ciò permette al principale contribuente di detrarre il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, fino a un massimo di 4.000 euro.
Nel caso di un mutuo cointestato, se uno dei coniugi non è a carico e risulta incapiente, la sua quota di detrazione non può essere recuperata dall'altro, e si perde.