Donare denaro a un figlio residente all'estero è una pratica comune, ma è fondamentale comprendere le normative italiane per evitare complicazioni fiscali. In Italia, le donazioni di denaro, anche se effettuate verso l'estero, sono soggette alle imposte previste dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 346/90. Questo implica che l'atto di donazione deve essere formalizzato e registrato in Italia per essere valido. Ma è sempre così?
Le donazioni di denaro transnazionali sollevano importanti questioni fiscali, specialmente riguardo alla territorialità delle imposte sulle donazioni. Secondo l'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sulle Donazioni e Successioni (TUS), esistono due presupposti impositivi principali:
Questo principio di territorialità implica che, se il donante non risiede in Italia, solo i beni presenti nel territorio italiano sono soggetti all'imposta.
Un esempio pratico è illustrato nella risposta all'interpello n. 310/2019 dell'Agenzia delle Entrate. Un figlio residente nel Regno Unito desiderava donare una somma di denaro al genitore residente in Italia. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per applicare l'imposta sulle donazioni in Italia, è necessario che il denaro sia considerato "esistente" nel territorio italiano. Questo avviene quando il trasferimento avviene tramite un assegno emesso da un residente in Italia.
Nel caso di donazioni effettuate tramite bonifico estero, la questione della territorialità diventa cruciale. La normativa italiana, secondo l'articolo 2 del TUS, stabilisce che se il denaro donato è depositato in un conto corrente estero, non è soggetto all'imposta sulle donazioni in Italia, a meno che non vi sia un collegamento diretto con il territorio italiano.
Ad esempio, nella risposta n. 7 del 12 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una somma di denaro trasferita da una zia residente in Svizzera a un nipote residente in Italia. Poiché il denaro era depositato in un conto corrente estero, l'Agenzia ha concluso che non sussisteva il presupposto territoriale per applicare l'imposta sulle donazioni.
La formalizzazione delle donazioni tramite atto notarile può essere essenziale per evitare contestazioni future. Anche se non sempre necessario, un atto notarile può prevenire problemi legati alla normativa antiriciclaggio e garantire la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Questo procedimento aiuta a evitare che il beneficiario debba giustificare l'origine del denaro ricevuto, riducendo il rischio di contestazioni da parte delle autorità fiscali italiane.
Le sentenze della Cassazione offrono ulteriori chiarimenti sul principio di territorialità. Nelle sentenze nn. 8175/2021 e 9780/2023, la Cassazione ha stabilito che la donazione di denaro depositato in un conto estero e trasferito tramite bonifico non è soggetta all'imposta sulle donazioni in Italia, confermando così l'applicazione del principio di territorialità.
Se il donante è fiscalmente residente in Italia al momento della donazione, l’imposta di donazione è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, anche se situati all'estero. Questo principio si basa sulla residenza del donante, e non importa dove si trovino i beni o i beneficiari.
Se il donante non è fiscalmente residente in Italia, l’imposta è dovuta solo sui beni e diritti situati in Italia al momento della donazione. Questo implica che, se il donante vive all'estero, solo i beni presenti in Italia saranno soggetti a tassazione.
Ad esempio, quando un residente fiscale italiano dona somme di denaro a un residente fiscale americano, l’imposta di donazione italiana si applica senza eccezioni. Questo si verifica perché il primo presupposto impositivo, ovvero la residenza fiscale italiana del donante, è soddisfatto.
L’imposta di donazione in Italia è regolata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 346/90 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni - TUS). Questo articolo stabilisce che l’imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, indipendentemente dalla loro ubicazione, se il donante è residente in Italia. Questo principio è noto come "worldwide taxation".
Se il donante non è residente in Italia, invece, l’imposta viene applicata solo ai beni e diritti esistenti nel territorio italiano, seguendo pertanto il già citato principio della territorialità.
L’art. 55 co. 1bis TUS sembrava inizialmente in contrasto con l’art. 2, poiché sembrava estendere il criterio della residenza del beneficiario alle donazioni formate all’estero. Tuttavia, una corretta interpretazione vede il comma 1-bis come una norma antielusiva che obbliga alla registrazione delle donazioni formate all’estero se il beneficiario risiede in Italia. Questo non altera il principio della residenza del donante come criterio principale per la tassazione.
Due documenti di prassi hanno chiarito l'interpretazione della normativa sull'imposta di donazione: