Un dipendente di una compagnia assicurativa, riconosciuta come PMI innovativa dal 2014 al 2021, ha posto un quesito all'Agenzia delle Entrate riguardante la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle stock option assegnate come incentivo. Il piano di incentivazione, approvato il 6 dicembre 2019, prevedeva l'assegnazione gratuita di diritti per la sottoscrizione di azioni della società di nuova emissione di categoria C2, fino a un massimo di 6.305 azioni. Le opzioni permettono ai beneficiari di sottoscrivere azioni dopo un periodo di vesting di quattro anni, previo pagamento del prezzo di sottoscrizione di 1.903,02 euro per azione.
Il piano era rivolto a due categorie di soggetti: i dipendenti che contribuiscono significativamente al successo della società e i componenti del Consiglio di Amministrazione. Le opzioni assegnate sono personali, non trasferibili inter vivos e non possono essere utilizzate come garanzia o pegno. Essendo assegnate da una PMI innovativa, le opzioni rientrano nel regime fiscale agevolato previsto per le startup innovative e successivamente esteso alle PMI innovative dal decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2015.
L'Istante ha ricevuto due diverse assegnazioni di stock option:
Alla luce di queste assegnazioni, l'Istante ha chiesto se fosse possibile rideterminare il valore di acquisto delle stock option ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, entro il 15 novembre 2023, nonostante le opzioni siano soggette all'agevolazione prevista dall'articolo 27 del decreto legge n. 179 del 2012.
L'Istante ritiene di poter procedere alla rideterminazione del valore delle stock option, richiamando la circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2002 ai diritti di opzione, ai warrant e alle obbligazioni convertibili in azioni, indipendentemente dalla loro cedibilità.
Stock option per PMI innovative: quando si può rideterminare il valore fiscale?
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 consente ai contribuenti di rideterminare il costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, sulla base di una perizia giurata di stima. Tale valore rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67 del Tuir, in caso di cessione a titolo oneroso.
La rideterminazione del valore è applicabile anche ai diritti di opzione, come specificato nella circolare n. 12/E del 2002, che estende la norma anche ai diritti di opzione, ai warrant e alle obbligazioni convertibili in azioni. Tuttavia, per usufruire del valore rideterminato, i titoli devono essere suscettibili di produrre una plusvalenza attraverso la cessione a titolo oneroso.
Nel caso delle stock option dell'Istante, tali diritti non sono trasferibili a terzi e, pertanto, non sono suscettibili di produrre un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir. Di conseguenza, il valore rideterminato non può essere utilizzato, poiché le opzioni non possono generare una plusvalenza tassabile. Questo implica che la rideterminazione del valore fiscale delle stock option non è applicabile in assenza di possibilità di cessione a terzi.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le stock option assegnate all'Istante, non essendo trasferibili e non potendo quindi generare plusvalenze tassabili, non possono beneficiare della rideterminazione del valore fiscale ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.