Nuova mobilità insegnanti 2024, è in via di firma l'accordo del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e i sindacati, soprattutto per quanto concerne chi sia soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assegnazione e delle possibili deroghe alle regole generali. Le novità emergono dall'incontro che si è tenuto nelle scorse ore a Viale Trastevere in sede di proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo che riguarda anche le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni degli insegnanti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) e il personale educativo.
Per i docenti si profila una differenziazione dell'applicazione del vincolo di tre anni a seconda dell'anno di immissione in ruolo e della decorrenza giuridica dell'assunzione, anche in presenza del superamento del concorso. Le eccezione, invece, riguardano i soprannumerari, gli esuberi, chi fruisce delle condizioni stabilite dalla legge 104 del 1992 - e, in particolare, i cosiddetti "caregiver" - e i genitori di figli fino a 12 anni, anche nei casi di affidamento e adozione.
È in dirittura d'arrivo l'accordo tra il ministero dell'Istruzione e del Merito e i sindacati della scuola in merito alla mobilità 2024-2025. Nelle ultime ore, infatti, le parti si sono incontrate per formalizzare i passi in avanti sul contratto integrativo degli insegnanti, del personale Ata e del personale educativo. Il ministero dell'Istruzione e del Merito proseguirà, come negli ultimi anni, a riproporre il vincolo di tre anni nella scuola di prima assegnazione. Tale vincolo, tuttavia, vigerà per alcuni insegnanti a seconda dell'anno di immissione in ruolo e della decorrenza giuridica, mentre per altri colleghi si procederà diversamente.
Pertanto, il vincolo di tre anni permane soltanto per gli insegnanti assunti di ruolo a decorrere dall'anno scolastico che volge al termine, ovvero il 2023-2024. Per questi insegnanti la possibilità di presentare la richiesta di utilizzazione o di assegnazione provvisoria può essere fatta valere all'interno della provincia dove sia avvenuta la titolarità di cattedra.
Non sono assoggettati al vincolo di tre anni della mobilità scolastica i docenti immessi per effetto:
Infine, l'accordo tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati concerne anche le modalità di applicazione delle deroghe al vincolo triennale della scuola di titolarità. Infatti, si garantisce agli insegnanti neo immessi a scuola, ai quali si applica il vincolo di tre anni, la deroga in caso di figli minori di 12 anni, pure nei casi di figli in affidamento o adottivi. Si prevede, quindi, l'istituto del ricongiungimento, anche a favore dei cosiddetti "caregiver", ovvero degli insegnanti che assistano una persona con disabilità.
La stessa deroga, infine, si prevede per il personale con handicap o per i casi di assistenza di un disabile nelle condizioni gravi, o figli o coniugi mutilati o invalidi civili. A tal proposito, dovrebbero trovare conferma le disposizioni previste dal comma 8, dell'articolo 34, del contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente in vigore.