18 Jun, 2024 - 23:02

Nuova mobilità insegnanti 2024, ecco chi è soggetto al vincolo triennale

Nuova mobilità insegnanti 2024, ecco chi è soggetto al vincolo triennale

Nuova mobilità insegnanti 2024, è in via di firma l'accordo del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e i sindacati, soprattutto per quanto concerne chi sia soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assegnazione e delle possibili deroghe alle regole generali. Le novità emergono dall'incontro che si è tenuto nelle scorse ore a Viale Trastevere in sede di proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo che riguarda anche le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni degli insegnanti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) e il personale educativo.

Per i docenti si profila una differenziazione dell'applicazione del vincolo di tre anni a seconda dell'anno di immissione in ruolo e della decorrenza giuridica dell'assunzione, anche in presenza del superamento del concorso. Le eccezione, invece, riguardano i soprannumerari, gli esuberi, chi fruisce delle condizioni stabilite dalla legge 104 del 1992 - e, in particolare, i cosiddetti "caregiver" - e i genitori di figli fino a 12 anni, anche nei casi di affidamento e adozione.

Nuova mobilità insegnanti 2024, per chi il vincolo triennale?

È in dirittura d'arrivo l'accordo tra il ministero dell'Istruzione e del Merito e i sindacati della scuola in merito alla mobilità 2024-2025. Nelle ultime ore, infatti, le parti si sono incontrate per formalizzare i passi in avanti sul contratto integrativo degli insegnanti, del personale Ata e del personale educativo. Il ministero dell'Istruzione e del Merito proseguirà, come negli ultimi anni, a riproporre il vincolo di tre anni nella scuola di prima assegnazione. Tale vincolo, tuttavia, vigerà per alcuni insegnanti a seconda dell'anno di immissione in ruolo e della decorrenza giuridica, mentre per altri colleghi si procederà diversamente.

Pertanto, il vincolo di tre anni permane soltanto per gli insegnanti assunti di ruolo a decorrere dall'anno scolastico che volge al termine, ovvero il 2023-2024. Per questi insegnanti la possibilità di presentare la richiesta di utilizzazione o di assegnazione provvisoria può essere fatta valere all'interno della provincia dove sia avvenuta la titolarità di cattedra.

Chi non deve rispettare il vincolo di tre anni per trasferirsi nella scuola?

Non sono assoggettati al vincolo di tre anni della mobilità scolastica i docenti immessi per effetto:

  • del concorso straordinario previsto dal decreto legislativo numero 73 del 2021, al comma 4 dell'articolo 59;
  • gli insegnanti di sostegno di cui alla legge 15 del 2022 (per effetto dell'articolo 5 del decreto legge 228 del 2021);
  • per detti insegnanti, di materie comuni che di sostegno, l'assunzione di ruolo è avvenuta nell'anno scolastico 2023-2024 dopo aver svolto l'anno di prova nell'anno scolastico 2022-2023, anno di decorrenza giuridica;
  • diversamente, gli insegnanti che abbiano partecipato al concorso straordinario scolastico di cui al comma 9-bis, dell'articolo 59, del decreto legge 73 del 2021, con assunzione di ruolo nel 2023-2024, sono soggetti al vincolo della mobilità triennale.

Quali deroghe per la mobilità insegnanti 2024 rispetto alla scuola di titolarità

Infine, l'accordo tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati concerne anche le modalità di applicazione delle deroghe al vincolo triennale della scuola di titolarità. Infatti, si garantisce agli insegnanti neo immessi a scuola, ai quali si applica il vincolo di tre anni, la deroga in caso di figli minori di 12 anni, pure nei casi di figli in affidamento o adottivi. Si prevede, quindi, l'istituto del ricongiungimento, anche a favore dei cosiddetti "caregiver", ovvero degli insegnanti che assistano una persona con disabilità.

La stessa deroga, infine, si prevede per il personale con handicap o per i casi di assistenza di un disabile nelle condizioni gravi, o figli o coniugi mutilati o invalidi civili. A tal proposito, dovrebbero trovare conferma le disposizioni previste dal comma 8, dell'articolo 34, del contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente in vigore.

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Carlo Iacubino
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