Il 20 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 13790, che ha ribadito l'importanza della documentazione contabile per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) per mantenere i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/1991. La sentenza ha sottolineato che le ASD devono dimostrare di possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa, tramite la conservazione di documentazione adeguata e la tracciabilità dei pagamenti. In mancanza di tali prove, le associazioni decadono dal regime fiscale agevolato, tornando al regime ordinario.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche godono di significative agevolazioni fiscali ai sensi della legge n. 398/1991, che prevede un regime forfettario semplificato per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, queste agevolazioni non sono automatiche e incondizionate. Per poter beneficiare di tale regime, le ASD devono rispettare una serie di obblighi documentali che attestino la loro natura non lucrativa e l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
Secondo la legge n. 398/1991, le ASD devono rispettare precisi obblighi documentali, tra cui:
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13790/2024, ha chiarito che la mancanza di questi requisiti comporta la decadenza automatica dal regime agevolato, senza possibilità di deroga. Questo implica che le ASD devono essere estremamente diligenti nella gestione della loro documentazione e nel garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un'Associazione Sportiva Dilettantistica che è stata sottoposta a un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Durante l'accertamento, è emerso che l'ASD non aveva fornito i libri soci, il registro riepilogativo, le copie delle fatture, né la documentazione relativa ai costi e alle spese sostenute. In assenza di tali documenti, l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto i benefici fiscali previsti dall'art. 148 del TUIR e dalla legge n. 398/1991.
In primo grado, i giudici avevano accolto il ricorso dell'ASD, riconoscendo la sussistenza dei requisiti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale (CTR), in sede di appello, ha riformato la sentenza di primo grado, confermando l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e decretando la decadenza dell'ASD dai benefici fiscali.
L'ASD ha quindi presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a sette motivi, tra cui la presunta violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13790/2024, ha rigettato il ricorso, confermando la decadenza dai benefici fiscali e condannando l'ASD al pagamento delle spese di giudizio.
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che la mancanza di requisiti sostanziali, come la tracciabilità dei versamenti e l'adeguata documentazione contabile, comporta la decadenza dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. In particolare, è stato evidenziato che l'ASD non aveva documentato spese significative, come i rimborsi per un importo di 65.748,00 euro, e che la mancata tracciabilità dei versamenti rappresenta una violazione grave, che giustifica la perdita dei benefici fiscali.
Un altro punto rilevante affrontato nella sentenza riguarda la retroattività delle norme. L'ASD aveva contestato la decadenza dai benefici fiscali sostenendo che le modifiche apportate dall'art. 19 del D.lgs. n. 158 del 2015 fossero retroattive e, quindi, applicabili al caso specifico. L'ASD sosteneva che tali modifiche, essendo più favorevoli, avrebbero dovuto essere applicate retroattivamente, consentendo così il mantenimento dei benefici fiscali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la perdita dei benefici fiscali non costituisce una sanzione, ma piuttosto un ritorno al regime fiscale ordinario in mancanza dei requisiti necessari. Pertanto, l'abolizione della decadenza dei benefici fiscali per la non tracciabilità dei pagamenti, prevista dalla legge n. 158 del 2015, non ha effetti retroattivi e non si applica alle condotte antecedenti. Di conseguenza, alle azioni compiute prima dell'entrata in vigore della nuova normativa si continua ad applicare la disciplina preesistente, che prevedeva la decadenza dal regime agevolato in caso di mancata tracciabilità.