11 Disoccupazione lavoratori frontalieri: come fare domanda all'INPS?
27 Aug, 2024 - 04:05

Disoccupazione lavoratori frontalieri: come fare domanda all'INPS?

Disoccupazione lavoratori frontalieri: come fare domanda all'INPS?

Disoccupazione lavoratori frontalieri: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e per i lavoratori diversi dai frontalieri che sono assicurati in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) differente rispetto a quello in cui risiedono in maniera abituale.

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I sopra citati soggetti, nello specifico, possono accedere alla disoccupazione in questione in base a quanto viene definito dall'art. 65 del regolamento CE n. 883 del 2004.

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Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la disoccupazione lavoratori frontalieri ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, quali sono la decorrenza, la durata e l’importo della medesima, a chi spetta e quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, come fare domanda all’INPS.

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Disoccupazione lavoratori frontalieri: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza, durata e importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento dell'indennità disoccupazione in oggetto con lo scopo di sostenere i lavoratori frontalieri e i lavoratori diversi dai frontalieri che, durante il corso dello svolgimento della loro ultima occupazione, avevano la propria residenza in uno Stato membro diverso rispetto a quello nel quale erano assicurati.

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La decorrenza e la durata della disoccupazione in questione sono quelle stabilite dalle disposizioni legislative che sono contenute all'interno del Paese in cui ha la propria residenza il lavoratore interessato.

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A tal proposito, dunque, la decorrenza e la durata della prestazione economica saranno le stesse di quelle che sono previste per l'indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego).

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Per ciò che concerne l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l'Istituto specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a quest'ultimo un ammontare che dipende dalla retribuzione che è stata percepita nello Stato membro di ultima occupazione, entro il limite massimo che viene disposto con cadenza annuale per l'indennità di disoccupazione NASpI.

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Disoccupazione lavoratori frontalieri: a chi spetta? Requisiti

La disoccupazione per i lavoratori frontalieri e per i lavoratori diversi dai frontalieri, esclusivamente nel caso in cui questi ultimi siano assicurati in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) differente rispetto a quello dove abitualmente risiedono.

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In particolare, ecco quali sono i soggetti che possono beneficiare della prestazione economica in oggetto:

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  • i lavoratori marittimi;
  • le persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri;
  • i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci;
  • le persone alle quali si applica un apposito accordo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 16, par. 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883 del 2004);
  • i lavoratori stagionali.

Questi lavoratori, però, possono beneficiare della disoccupazione in questione solamente nel caso in cui siano in possesso dei seguenti requisiti:

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  • aver lavorato all'estero in uno Stato membro oppure in un Paese che si trova al di fuori dell'Unione Europea, convenzionati o non convenzionati;
  • essere rimasti disoccupati in seguito ad un licenziamento oppure a causa di un mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero;
  • essere stati rimpatriati in seguito alla data del 1° novembre 1974 ed entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro;
  • recarsi al Centro per l'Impiego entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data in cui si è verificato il rimpatrio.

Come fare domanda all'INPS?

La domanda per la disoccupazione lavoratori frontalieri deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

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  • il servizio online presente sul sito dell'Istituto;
  • il Contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato e gli intermediari dell'INPS.
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Valerio Sirocchi
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