Contributi e premi Inps non pagati o pagati in ritardo, sono scattate dal 1° settembre 2024 le nuove sanzioni, dimezzate nel caso di ravvedimento operoso o in caso di accertamento, purché il versamento venga effettuato tempestivamente. Infatti, chi in maniera spontanea effettui il pagamento entro i 120 giorni successivi alla scadenza può fruire del versamento della sanzione ridotta al 4,25%. Tale percentuale rappresenta il tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) a partire dallo scorso 12 giugno. Non si paga, in questo caso, la maggiorazione del 5,5 per cento prevista in via ordinaria.
Diversamente, in caso di omesso versamento e dopo avviso da parte dell'Istituto di previdenza a seguito di accertamento, il pagamento effettuato nei 30 giorni susseguenti comporta la riduzione della sanzione del 50 per cento. Tutte le novità dei versamenti dei contributi e dei premi a favore dell'Inps sono elencate nel decreto legge numero 19 del 2024, convertito nella legge numero 56 del 2024. Il nuovo regime sanzionatorio è di tipo non penale: si applica a tutti i soggetti obbligati al pagamento dei contributi.
Sono già operative dal 1° settembre 2024 le nuove disposizioni riguardanti il ravvedimento operoso sui pagamenti dei contributi e dei premi da effettuare all'Inps. Con il decreto legge numero 19 del 2024 si è provveduto anche a una rimodulazione di varie sanzioni nei confronti dello stesso Istituto di previdenza.
Infatti, nel caso in cui il contribuente dovesse procedere con il pagamento di quanto dovuto nei confronti dell'Inps nel termine di 120 giorni dalla scadenza, la sanzione verrebbe ridotta all'aliquota del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE), ovvero al 4,25 per cento. Tale tasso è quello applicato a decorrere dal 12 giugno 2024. Per questo tipo di pagamento, effettuato spontaneamente e senza avvisi e non a seguito di accertamenti da parte dell'ente, non si prevede la maggiorazione del 5,5 per cento.
Diversamente, nel caso di avviso recapitato al contribuente a seguito di un'attività di accertamento da parte dell'Istituto di previdenza, la riduzione della sanzione è pari al 50% dell'importo dovuto se il pagamento dovesse avvenire entro i 30 giorni successivi.
Pertanto, per omissioni di pagamento dei contributi verso l'Inps, la sanzione da pagare dal 1° settembre 2024 è pari al tasso della Banca centrale europea (4,25 per cento) più il 5,5 per cento di ulteriore maggiorazione. Tale maggiorazione si applica in ragione del fatto che il contribuente non abbia adottato un ravvedimento volontario ma abbia agito solo a seguito di un accertamento.
Tuttavia, la sanzione si riduce del 50% se il contribuente paga entro i successivi 30 giorni. Il tetto massimo della sanzione non può eccedere, in ogni caso, il 40% dell'importo dei contributi omessi.
I casi di omissione contributiva sopra trattati, si distinguono dai casi di evasione contributiva Inps. Nelle casistiche dell'evasione contributiva, infatti, si prevede una sanzione del 30% entro la scadenza fissata dalla legge (con importo che può arrivare al massimo al 60% dei contributi o dei premi non versati). In questo caso, se il contribuente effettua il pagamento di quanto dovuto entro i successivi 30 giorni, la sanzione si riduce del 50%.
Diversamente, nei casi di evasione con autodenuncia da parte del contribuente si deve far riferimento a una sanzione pari: