È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.136, che dà il via all’adempimento collaborativo con il Fisco. Il decreto, però, andrà in vigore solo a partire dal 25 settembre.
Il decreto indica la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono regolarizzare le violazioni in maniera agevolata.
Chi sono gli ammessi? Possono sfruttare l’adempimento collaborativo i contribuenti che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità nel pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle entrate oppure che abbiano intenzione di regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni fornite. La posizione può essere sanata spontaneamente ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
Di seguito, le istruzioni.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MEF n. 131 del 31 luglio, parte l’adempimento collaborativo con il Fisco. Il decreto, nello specifico, indica la procedura che devono seguire gli aderenti al regime di cooperative compliance per regolarizzare, in maniera agevolata, le violazioni.
Il programma di cooperative compliance è stato istituito con il Decreto n. 128/2015 e, nel 2023, la misura è stata potenziata, grazie all’introduzione di numerose novità entrate in vigore dal mese di gennaio 2024.
In sostanza, stiamo parlando del regime di adempimento collaborativo che, tra i tanti, ha l’obiettivo cardine di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuenti.
I contribuenti ammessi possono sanare la propria posizione spontaneamente, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso. Attraverso questo regime, le imprese che si accorgono di aver commesso errori e/o omissioni nelle dichiarazioni fiscali possono regolarizzare la propria posizione, riducendo le sanzioni.
Ricordiamo, a tal proposito, che l’istituto del ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente le violazioni fiscali. Grazie alla riforma fiscale, è possibile utilizzarlo anche in fase di adesione.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo e partirà il 25 settembre. I contribuenti interessati possono presentare all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente tutti gli elementi informativi per permettere la disamina esaustiva del caso e per poter calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione.
Entro quando? Il limite è di 9 mesi dalla scadenza del termine di accertamento.
Come specificato, la comunicazione deve essere redatta e sottoscritta in carta libera. Deve essere presentata, come abbiamo spiegato prima, all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.
Come inviarla? La comunicazione può essere:
L’Agenzia delle entrate, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a notificare al contribuente uno schema di ricalcolo con l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti. Inoltre, l’ente assegna un termine non inferiore a 60 giorni per altre eventuali osservazioni sulla situazione.
Trascorsi i 60 giorni, vengono valutate dall’Ufficio le osservazioni eventualmente fatte dal contribuente. Provvede, altresì, a notificare un atto di ricalcolo con l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi.
Infine, l’Ufficio comunica la data entro cui il contribuente dovrà provvedere a effettuare il versamento. La data non deve essere inferiore a 15 giorni.
Una volta concluse le prime fasi della procedura, il contribuente la porta a termine versando gli importi dovuti, in base al ricalcolo. Ove sia necessario, inoltre, deve provvedere anche alla presentazione della dichiarazione integrativa.
La conclusione della procedura può essere anche anticipata, tramite il pagamento delle maggiori imposte, sanzioni e interessi.
La procedura agevola il dialogo tra il Fisco e le imprese, permettendo alle seconde di risolvere in maniera agevolata e tempestivamente le irregolarità fiscali. Chi volesse approfondire la procedura può consultare il DM n. 126/2024.