Un emendamento, inserito durante la conversione del decreto Milleproroghe, ha aggiornato le disposizioni fiscali relative alla riapertura dei termini per l'adesione alla Rottamazione quater. In particolare, è stata disposta una proroga “bis” fino al 30 aprile 2025. Per consentire l'adesione alla definizione agevolata dei debiti, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sospenderà le notifiche degli atti di riscossione.
L’emendamento prevede anche la possibilità di riammessione alla Definizione Agevolata per chi ha perso il diritto alla misura entro il 31 dicembre 2024.
Con l'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, è stata istituita la Rottamazione quater, che riguarda i carichi tributari affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Il legislatore ha deciso di riaprire i termini, dando così l’opportunità a chi aveva perso i benefici della quarta edizione della definizione agevolata di ripresentare la domanda di adesione e di regolarizzare i debiti rimanenti, mantenendo gli sconti su interessi, sanzioni e aggio.
Il legislatore ha fissato un nuovo termine per l'adesione alla misura, consentendo la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha ancora pubblicato gli aggiornamenti ufficiali sulla definizione fiscale agevolata, in quanto il provvedimento deve essere ufficializzato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per riacquisire i benefici, chi non è in regola con i pagamenti delle rate previste per il 31 dicembre 2024 dovrà ripresentare la domanda di adesione alla Rottamazione quater.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorda che la settima rata della Rottamazione delle cartelle esattoriali scadrà il 28 febbraio 2025. È prevista la possibilità di eseguire un pagamento tardivo, ma non oltre il 5 marzo 2025, con un periodo di tolleranza di 5 giorni. Questa possibilità consente ai contribuenti di evitare l'applicazione di sanzioni e interessi in caso di lieve ritardo nel pagamento, evitando così la perdita del diritto alla misura agevolativa.
Una volta ripresentata la domanda di adesione alla Rottamazione quater Bis, i contribuenti dovranno effettuare il pagamento delle somme dovute, senza interessi, sanzioni e aggio. Il pagamento avverrà tramite i bollettini di pagamento inviati con la “Comunicazione delle somme dovute”. Per non perdere i benefici, il pagamento dovrà essere effettuato entro le seguenti date:
I contribuenti potranno effettuare il pagamento presso la propria banca, tramite sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, attraverso il proprio internet banking, sul portale Riscossione o tramite l'App Equiclick, utilizzando la piattaforma PagoPA e altri canali.
Per i riammessi alla Rottamazione quater Bis, saranno sospese le procedure cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione provvederà a sospendere anche i pignoramenti su stipendi e pensioni. Sarà fondamentale che i contribuenti mantengano la regolarità dei pagamenti per evitare il decadimento dai benefici della misura agevolata.
È importante sottolineare che le scadenze definitive di pagamento per i riammessi dovranno essere rimodulate da un decreto fiscale, che regolerà la riammissione dei contribuenti decaduti dalla quarta edizione della definizione agevolata a causa del mancato o insufficiente pagamento delle rate originariamente previste entro il 31 dicembre 2024.