17 Feb, 2025 - 08:05

Sconto in fattura con il superbonus: quando applicarlo? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Sconto in fattura con il superbonus: quando applicarlo? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

C’è ancora un’ultima opportunità per beneficiare dello sconto in fattura per i lavori eseguiti nell’ambito del superbonus. I chiarimenti sono arrivati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, precisando quali sono i divieti, ma anche la presenza di deroghe.

Inoltre, sono state illustrate anche le condizioni che consentono di definire i lavori conclusi. Nell’articolo, vedremo quando è possibile usufruire dello sconto in fattura nel 2025.

Quando si può fruire dello sconto in fattura con il superbonus

Con la risposta all’interpello n. 26 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti necessari per proseguire lo sconto in fattura per gli interventi con il superbonus.

Nella risposta ha chiarito quando vige il divieto generale e i casi in cui è possibile applicare lo stesso lo sconto in fattura.

Il decreto n. 39/2024 aveva stabilito la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura a condizione che la spesa sia stata debitamente documenta da fattura per i lavori effettuati al 30 marzo 2024.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello, richiama il quadro normativo di riferimento.
Il divieto generale di sconto in fattura e la cessione del credito viene introdotto dal decreto Cessioni, in riferimento ai bonus edilizi dal 17 febbraio 2023. Il decreto prevede una deroga nel caso in cui il condominio, prima della data del 17 febbraio 2023, abbia adottato una delibera assembleare e presentato la CILA per i lavori da realizzare.

Con il decreto n. 39/2024, le deroghe stabilite precedentemente non si applicano se, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa documentata per i lavori già effettuati.
Quindi, tornando alla domanda dell’istante, è possibile continuare a esercitare lo sconto in fattura se il general contractor, al 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori realizzati.

L’Agenzia chiarisce su sconto integrale o parziale

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che, nel caso dello sconto in fattura integrale è necessario far riferimento alla data di emissione della fattura.

Al contrario, nel caso dello sconto parziale, si deve considerare la data di pagamento dell’importo restante.

Se il pagamento è avvenuto con bonifico, allora la spesa si ritiene effettivamente sostenuta nel momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca.

Non ha alcuna valenza, infatti, il momento effettivo in cui viene addebitata la somma sul conto corrente del committente.

Infine, se la spesa è sostenuta da un soggetto diverso dal committente finale, lo sconto può essere applicato anche dal committente che si avvale di un appaltatore. Quest'ultimo, pur avendo pagato una parte dei lavori ai subappaltatori entro il 30 marzo 2024, non ha ancora emesso fattura nei confronti del committente per i lavori, anche se parzialmente effettuati.

Quali sono i criteri per la definizione dei lavori già effettuati

Concludiamo, facendo presente anche i chiarimenti in merito all’applicazione dello sconto in fattura sui lavori già effettuati.

Queste spese rientrano e gli interventi edilizi. Sono escluse:

  • Spese professionali;
  • Oneri di urbanizzazione;
  • Spese pagamento tassa di occupazione suolo pubblico;
  • Spese per le autorizzazioni amministrative;
  • Spese per i tecnici per i servizi preparatori all’inizio dei lavori.

Anche i lavori parzialmente realizzati sono considerati lavori già effettuati. Le spese possono essere sostenute da un soggetto diverso dal committente, purché siano adeguatamente documentate e possano riferirsi a un singolo lavoro. È necessario, inoltre, documentare il legame tra il pagamento e il beneficiario dell’agevolazione.

Nel rispetto delle regole indicate nel documento chiarificatore, il condominio potrà continuare a beneficiare dell'agevolazione edilizia tramite lo sconto in fattura. A condizione che siano rispettate le tempistiche, e che venga predisposta la documentazione necessaria per garantire la corretta applicazione della normativa.

Per riassumere i punti salienti dell'articolo

Nel 2025, è ancora possibile beneficiare dello sconto in fattura per i lavori eseguiti nell'ambito del superbonus, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate. Il decreto n. 39/2024 stabilisce che la spesa deve essere documentata tramite fattura e sostenuta entro il 30 marzo 2024.

Il divieto di applicare lo sconto in fattura è stato introdotto dal decreto Cessioni, con alcune deroghe, come nei casi di condomini che avevano già avviato i lavori prima del 17 febbraio 2023.

L’Agenzia precisa anche che lo sconto può essere parziale o integrale, a seconda della data di pagamento. Alcuni costi, come le spese professionali e di urbanizzazione, sono esclusi dall'agevolazione.

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Sara Bellanza
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