21 Dimissioni volontarie, arrivano i chiarimenti dal Ministero: le regole sulle assenze ingiustificate
01 Apr, 2025 - 09:05

Dimissioni volontarie, arrivano i chiarimenti dal Ministero: le regole sulle assenze ingiustificate

Dimissioni volontarie, arrivano i chiarimenti dal Ministero: le regole sulle assenze ingiustificate

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato nuovi chiarimenti in merito alle dimissioni volontarie per assenza ingiustificata. La nuova disciplina è entrata in vigore da gennaio 2025 e prevede un massimo di 15 giorni.

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A partire dall'esclusione dei neogenitori, in questo articolo vedremo i chiarimenti sulle dimissioni volontarie.

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Cosa succede dopo 15 giorni di assenze ingiustificate

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle dimissioni volontarie per assenze ingiustificate pubblicando la circolare n. 6/2025.

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Il Collegato Lavoro, a partire dal 1° gennaio 2025, ha previsto che, in caso di assenze ingiustificate per più di 15 giorni oppure oltre il termine previsto dal CCNL, il datore di lavoro può inviare una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.

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A seguito dell'accertamento, potrebbe scattare per il dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.

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Infatti, il Governo ha introdotto una forte stretta sui furbetti della Naspi e le dimissioni volontarie rientrano proprio in tale dimensione.

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Il Ministero chiarisce, altresì, che l'assenza ingiustificata non porta automaticamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, ma solo se il datore di lavoro la interpreta come una dimissione implicita del lavoratore, attivando così le conseguenze previste dalla legge.

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I 15 giorni stabiliti dalla norma rispecchiano un termine minimo legale. Tuttavia, come spiega sempre il Ministero, la comunicazione può essere formalizzata in seguito.

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Se il CCNL prevede un termine più lungo, si applicherà quello. Se, invece, il termine è più breve, si farà riferimento ai 15 giorni stabiliti dal Collegato Lavoro.

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Va sottolineato che la nuova procedura di dimissioni non sostituisce quella di contestazione e licenziamento del lavoratore, ma rappresenta una valida alternativa.

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Come comunicare le assenze all’INL

Un’altra precisazione del Ministero riguarda la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
Questa serve anche per stabilire il termine iniziale per il calcolo dei cinque giorni, necessari per effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.

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Di conseguenza, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa prevale sulla procedura avviata dal datore di lavoro.

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La cessazione del rapporto di lavoro avverrà a partire dalla data indicata nel modulo UNILAV, che non può comunque essere antecedente alla comunicazione all'INL.

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Durante il periodo di assenza ingiustificata, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione né a versare i contributi.

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Come precisato dall'Ispettorato nella nota n. 579/2025, spetta al lavoratore dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza o di aver comunque tentato di farlo. Se tali circostanze vengono verificate, la risoluzione del contratto di lavoro può essere evitata.

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Se il datore di lavoro decide di utilizzare questa procedura, deve informare l'Ispettorato. Da quel momento, inizia a decorrere il termine, soggetto a sanzione amministrativa, entro il quale deve inviare al Ministero del Lavoro la comunicazione obbligatoria tramite il modulo UNILAV, che indica la data di cessazione del rapporto.

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La novità sulle dimissioni volontarie non si applica ai neo genitori

La circolare del Ministero del Lavoro prende in esame anche i casi di esclusione per cui le nuove regole non possono essere applicate.

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In base all’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, le regole del Collegato Lavoro non si possono applicare ai neo genitori.

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Infatti, l’articolo 55 prevede la convalida obbligatoria delle dimissioni se presentate:

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  • Dalla lavoratrice durante la gravidanza;
  • Dai lavoratori, padre e madre, durante i primi tre mesi di vita del figlio o durante i primi tre mesi dall’adozione o affidamento.

Si tratta di casi eccezionali e la stessa normativa di riferimento è speciale, considerata la tutela necessaria ai neo-genitori.

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In sintesi

1. Nuove regole sulle dimissioni volontarie: il Ministero del Lavoro ha introdotto nuove disposizioni riguardo alle dimissioni volontarie per assenze ingiustificate, stabilendo che, dopo 15 giorni di assenza, il datore di lavoro può segnalare la situazione all'Ispettorato del Lavoro.
2. Implicazioni per i lavoratori: l'assenza ingiustificata può portare alla risoluzione del contratto di lavoro, con conseguente perdita di diritti come la Naspi, se il datore di lavoro interpreta l'assenza come dimissioni implicite.
3. Esclusione per i neogenitori: le nuove regole non si applicano ai neogenitori, per i quali sono previste specifiche tutele, come la convalida obbligatoria delle dimissioni durante la gravidanza o i primi mesi di vita del figlio.

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Sara Bellanza
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