Contributi sanitari per la pensione: un diritto nascosto, quando la tutela va oltre il reddito e l'opportunità dipende da variabili spesso ignorate. Non tutti hanno le idee chiare su come funziona la copertura sanitaria una volta terminata l'attività lavorativa. Spesso, è più facile temere un'erosione della pensione per le spese mediche che conoscere gli strumenti che possono supportare l'assistenza sanitaria. In realtà, i lavoratori che hanno versato contributi a casse o fondi sanitari durante la loro carriera lavorativa possono ottenere importanti agevolazioni anche durante l'erogazione del trattamento economico previdenziale.
Se sei un pensionato o un familiare superstite, potresti avere diritto a importanti deduzioni fiscali sui contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa. Non si tratta di casi isolati, ma di situazioni previste dalla legge che, se ben comprese, possono tradursi in un notevole risparmio.
L'Agenzia delle Entrate, con la sua recente risposta n. 190 del 21 luglio 2025, ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale: i contributi versati a enti assistenziali non concorrono alla formazione del reddito di pensione, anche se le prestazioni sono per familiari non fiscalmente a carico.
Nel rigido panorama fiscale italiano, la corretta applicazione delle regole è la chiave per ottenere benefici. Un esempio calzante emerge dalla recente risposta dell'Agenzia delle Entrate, come riportato da fiscooggi.it, che ha fatto luce su un aspetto spesso sottovalutato.
Il quesito in questione riguardava i contributi di assistenza sanitaria versati da una vedova, subentrata al defunto marito regolarmente iscritto a una Cassa di un gruppo bancario.
Il cuore della questione risiede nella natura esclusivamente assistenziale di questa Cassa, il cui scopo è garantire e gestire forme di assistenza sanitaria che sono sia sostitutive che integrative delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
L'Agenzia ha stabilito con chiarezza che i contributi versati a una Cassa con tali caratteristiche non concorrono alla formazione del reddito di pensione.
Ma c'è di più: questo beneficio si estende anche ai familiari, come un figlio, persino se non è fiscalmente a carico del titolare del trattamento previdenziale (la pensionata).
Quando l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti, fa sempre riferimento a normative precise. Nel caso in esame, il riferimento principale è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Le disposizioni richiamate sono principalmente due:
Entrambe le normative prevedono un limite massimo di deducibilità pari a 3.615,20 euro all'anno.
Il Ministero della Salute ha chiarito i criteri principali legati alle due norme, specificando che la differenza sostanziale sta nel tipo di prestazioni offerte:
L'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 50/2002 e la risoluzione n. 65/2016, ha inoltre precisato che i contributi di assistenza sanitaria versati a enti con finalità esclusivamente assistenziali sono considerati non imponibili ai fini del reddito di dipendenti e pensionati. Questo vale anche per i familiari non fiscalmente a carico, sempre entro il limite dei 3.615,20 euro annui.
Nel caso esaminato, lo Statuto della Cassa a cui la vedova era registrata svolgeva una funzione esclusivamente assistenziale, con l'intento di "garantire e gestire forme di assistenza sanitaria sostitutive, integrative e/o migliorative delle prestazioni del SSN".
Il regolamento dello Statuto prevedeva inoltre che, in caso di morte del lavoratore, potesse subentrare il coniuge superstite o convivente o altri familiari, a condizione che i relativi contributi fossero regolarizzati.
A tal proposito, e come richiesto dall'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR, l'Agenzia ha confermato che i contributi versati per l'assistenza sanitaria non vengono aggiunti al reddito di pensione della contribuente.
Cosa fare se il tuo sostituto d'imposta ha commesso un errore e non ha escluso questi contributi dal tuo reddito di pensione? Nessun problema.
L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che l'importo relativo ai contributi versati potrà essere portato in deduzione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
In questo caso, dovrai indicare l'importo nel modello 730, nel rigo E26 (Altri oneri deducibili), utilizzando il codice 21.