24 Jul, 2025 - 13:20

Fringe benefit auto aziendali: se la consegna ritarda, cambia la tassazione e costerà molto di più?

Fringe benefit auto aziendali: se la consegna ritarda, cambia la tassazione e costerà molto di più?

È l'inizio di una nuova trasformazione per i fringe benefit auto aziendali? Certamente, qualcosa ha già iniziato a muoversi con la Legge di Bilancio 2025 e il Decreto “Bollette”, entrambi volti a incentivare una mobilità più sostenibile. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 192 del 22 luglio 2025, ha fornito un'interpretazione decisiva per l'applicazione delle regole impositive. Tutto parte dalla firma del contratto, passando per l'immatricolazione, fino alla data di consegna del veicolo: è da lì che dipende l'applicazione del vecchio o del nuovo regime di tassazione.

Fringe benefit auto aziendali: come cambiano le tasse e cosa fare entro le scadenze

Come anticipato da FiscoOggi.it, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione, con contratto di assegnazione firmato e consegnati al dipendente, il calcolo del fringe benefit auto aziendali cambierà radicalmente. Il nuovo orientamento favorirà nettamente le vetture “green”. Non si terrà più conto delle emissioni di CO2, il fattore predominante per le auto immatricolate fino al 31 dicembre 2024; le nuove disposizioni si baseranno infatti sulla tipologia di alimentazione del veicolo.

Di seguito, le nuove percentuali da applicare al costo chilometrico ACI (su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui):

  • 10% per le auto elettriche;
  • 20% per le auto ibride plug-in;
  •  50% per tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, GPL, metano, ibride non plug-in).

È fondamentale sottolineare che un'auto elettrica o ibrida plug-in assegnata nel 2025 risulterà molto più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per il dipendente, rispetto a un veicolo a combustione interna. Ciò conferma il chiaro incoraggiamento del Fisco a premiare l'adozione di veicoli a basse emissioni.

Le date contano: ecco come capire i regimi transitori per l'auto aziendale

La vera complessità del sistema, come spesso accade, risiede nei regimi transitori e nelle tempistiche di applicazione della normativa. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta su citata, evidenzia come le scadenze – legate alle date di ordine, stipula del contratto, immatricolazione e consegna – possano alterare drasticamente il beneficio fiscale rispetto a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.

In queste situazioni si distinguono tre scenari principali:

  • nuovo regime: in vigore dal 1° gennaio 2025, si applica al veicolo se immatricolato, con contratto di assegnazione firmato e consegna effettuata al dipendente a partire da questa data. Tutte le condizioni devono verificarsi nell'anno corrente.
  • regime transitorio: riguarda i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. In questo caso, si applicano le precedenti disposizioni basate sulle emissioni di CO2.
  • regime del "valore normale":  si applica nei casi in cui un veicolo è stato ordinato e concesso in uso promiscuo con contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024, ma l'assegnazione effettiva al dipendente avviene dopo il 30 giugno 2025. In tal caso, il veicolo si trova fuori sia dal nuovo regime che da quello transitorio. La tassazione dei fringe benefit auto aziendali sarà applicata in base al criterio del “valore normale” del veicolo, al netto dell'utilizzo aziendale, secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR.

Fringe benefit auto: l'importanza della circolare Agenzia delle Entrate n. 10/2025 per aziende e dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità fiscali relative alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

È questa circolare a chiarire con esempi e casistiche le situazioni “ibride” non contemplate esplicitamente dalle leggi. Il caso affrontato nella risposta all’interpello n. 192 del 22 luglio 2025 — relativo all'auto ordinata nel 2024 ma consegnata a luglio 2025 — spiega pienamente l'applicazione delle nuove disposizioni normative: pur con un contratto “vecchio”, la data di consegna si rivela il fattore determinante per l'applicazione del regime fiscale, che potrebbe anche comportare un criterio di tassazione diverso e potenzialmente meno favorevole

Domande frequenti sui fringe benefit auto aziendali 2025

  1. Cosa si intende per veicoli "green" nel nuovo calcolo del fringe benefit 2025? Nel nuovo regime fiscale per i fringe benefit auto aziendali, per "veicoli green" si intendono principalmente le auto elettriche pure (a batteria) e le auto ibride plug-in. Le prime godono della percentuale più vantaggiosa del 10% sul costo chilometrico ACI, mentre le seconde beneficiano di una percentuale del 20%. Tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, GPL, metano, ibride non plug-in) rientrano nella percentuale del 50%.
  2. La nuova normativa sui fringe benefit auto del 2025 riguarda anche i veicoli già assegnati prima del 1° gennaio 2025? No, la nuova disciplina con le percentuali legate all'alimentazione si applica solo ai veicoli di nuova immatricolazione, con contratto di assegnazione firmato e consegna effettuata al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025. Per i veicoli già assegnati o immatricolati prima del 2025 (o con contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024 e consegna entro il 30 giugno 2025), si continuerà ad applicare il regime precedente, basato sulle emissioni di CO2.
  3. Se un'auto rientra nel "Regime del Valore Normale", cosa cambia per la tassazione del dipendente? Quando un veicolo rientra nel "Regime del Valore Normale" (ad esempio, ordinato nel 2024 ma consegnato dopo il 30 giugno 2025), la tassazione del fringe benefit auto aziendale non viene calcolata con le percentuali forfettarie ACI. In questo caso, l'importo che concorre a formare il reddito del dipendente è determinato in base al "valore normale" del benefit percepito, al netto dell'utilizzo aziendale. Questo metodo può comportare un calcolo più complesso e, spesso, un onere fiscale potenzialmente più elevato per il dipendente rispetto ai regimi forfettari.
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