La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2746 del 30 gennaio 2024, ha stabilito che le modifiche introdotte dalla legge n. 130/2022 all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992 non hanno alterato l'onere della prova in materia tributaria. In particolare, l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 7, che attribuisce all'amministrazione l'onere di provare le violazioni contestate e al giudice di fondare la decisione sugli elementi di prova presenti in giudizio, non ha reso più gravoso l'onere probatorio per l'Amministrazione Finanziaria. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni commentatori e professionisti, la Corte ha chiarito che questa modifica legislativa è in linea con i principi già stabiliti e non implica una maggiore difficoltà di prova per l'Amministrazione.
L'ordinanza fa riferimento anche all'articolo 4 della stessa legge, che ha introdotto la possibilità di prova testimoniale nel contenzioso tributario, riconfermando che le novità normative non hanno modificato sostanzialmente l'onere della prova. La sentenza specifica che le modifiche sono coerenti con il ruolo centrale dell'istruttoria dibattimentale e non contrastano con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che impongono al contribuente l'onere della prova contraria, come nel caso dell'accertamento sintetico del reddito, detto "redditometro".
La decisione sottolinea quindi che il nuovo comma 5-bis non modifica l'equilibrio degli oneri probatori nel processo tributario e conferma l'applicabilità delle presunzioni legali che richiedono al contribuente di fornire la prova contraria. In tal modo, la Corte di Cassazione ribadisce l'importanza delle presunzioni legali e giurisprudenziali nel diritto tributario, confermando l'interpretazione consolidata anche alla luce delle recenti modifiche normative.
Lo scorso 30 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso l'ordinanza n. 2746, una decisione molto importante che getta luce sulle implicazioni delle recenti modifiche normative. La Corte ha preso in esame il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva accolto l'appello incidentale dei contribuenti Benetazzo Rafaello e Boschiero Paola, relativamente agli accertamenti sintetici per gli anni 2007 e 2008.
La discussione si è concentrata sulla distinzione tra "presunzioni legali" e "presunzioni semplici" nell'ambito dell'accertamento sintetico. Tradizionalmente, le presunzioni legali trasferiscono l'onere della prova al contribuente, il quale deve dimostrare di avere avuto ulteriori disponibilità finanziarie per giustificare il tenore di vita accertato. La Corte ha ribadito che, anche alla luce del comma 5-bis, resta invariato l'approccio tradizionale, confermando che il contribuente è tenuto a fornire una prova contraria efficace.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la ratio decidendi della sentenza della CTR non negava la sufficienza degli elementi presuntivi a costituire, di per sé soli, una fattispecie che trasferisce l'onere probatorio al contribuente. Piuttosto, l'attenzione era rivolta all'ampiezza e all'oggetto della prova contraria, riconoscendo così implicitamente l'efficacia delle presunzioni legali, ma anche la possibilità per il contribuente di disporre di una prova contraria.
L'ordinanza evidenzia inoltre che la legge n. 130/2022, pur introducendo nuovi strumenti procedurali come la prova testimoniale, non modifica sostanzialmente l'equilibrio degli oneri probatori nel contenzioso tributario. Ciò conferma l'importanza dell'istruttoria dibattimentale come momento centrale per la valutazione delle prove.
Un altro punto focale della decisione riguarda l'applicabilità temporale della normativa relativa agli accertamenti sintetici. La Corte ribadisce che le modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, hanno effetto solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, escludendo quindi l'applicazione retroattiva per i periodi d'imposta precedenti al 2009.