19 Apr, 2024 - 09:59

Inammissibile la dichiarazione integrativa post cartella esattoriale: la sentenza

Inammissibile la dichiarazione integrativa post cartella esattoriale: la sentenza

Una recente decisione emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena lo scorso 5 febbraio 2024, ha portato nuova luce sulle procedure ammissibili dopo la notifica di una cartella esattoriale. Questa sentenza ha stabilito che non è possibile presentare una dichiarazione integrativa una volta ricevuta una cartella esattoriale che richiede il pagamento delle imposte basate sulla dichiarazione originaria. Questo pronunciamento ha avuto luogo il 5 febbraio 2024 e ha risolto un caso riguardante la presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa da parte di una società, dopo la ricezione di una cartella esattoriale relativa agli anni di imposta precedenti.

Dichiarazione integrativa post cartella esattoriale impossibile: il caso

Il 24 aprile 2023, una società riceveva una notifica via PEC di una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia S.p.A. di Modena. Questa cartella riguardava le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2018, con specifico riferimento a imposte non versate per un totale di 10.625,83 euro, comprendenti IRAP e IRES.

Successivamente, il 22 giugno 2023, la società inviava delle dichiarazioni integrative, in cui venivano evidenziati redditi inferiori rispetto a quelli dichiarati originariamente. Il giorno seguente, presentava un ricorso contro la cartella esattoriale, avvalendosi della procedura di mediazione prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992, recentemente abrogata dal Dlgs n. 220/2023.

Dopo il tentativo fallito di risolvere la questione attraverso l’iter di mediazione, la società si è trovata costretta a difendersi in giudizio. La Direzione Provinciale di Modena ha però contestato le argomentazioni della società, che non ha fornito giustificazioni sufficienti per le anomalie riscontrate nelle dichiarazioni originarie.

In particolare, il ricorso presentato dalla società è stato giudicato scarno e privo di una solida giustificazione del proprio operato. Entrando più nel dettaglio, le dichiarazioni integrative del 26 giugno 2023 mostravano un utile civilistico significativamente ridotto, non suffragato da spiegazioni convincenti che giustificassero le discrepanze con i dati originali. Gli uffici tributari, appoggiandosi a precedenti giurisprudenziali, hanno enfatizzato l'inadeguatezza delle giustificazioni fornite e la mancanza di un sostegno probatorio adeguato.

Le decisioni della Corte

La Corte di Modena, analizzando il caso, ha evidenziato l'inammissibilità di una dichiarazione integrativa postuma all'emissione di una cartella esattoriale. Tale decisione si basa su principi precedentemente stabiliti dalla Suprema Corte, quali l'ordinanza n. 556/2018, che sottolinea l'onere a carico del contribuente di dimostrare gli elementi riduttivi della pretesa fiscale in sede processuale.

Inoltre, è stato rilevato che la società non aveva fornito giustificazioni adeguate per le discrepanze nelle dichiarazioni iniziali né per il mancato pagamento delle imposte. La recente ordinanza n. 37467/2022 ha ulteriormente ribadito che, nel contesto di un ricorso contro una cartella di pagamento, spetta al contribuente fornire la prova dei fatti che impediscono l'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Considerazioni finali

La sentenza ha quindi ribadito alcuni principi fondamentali: il contribuente che impugna una cartella ha l'onere di dimostrare, attraverso un processo, gli elementi che riducono la pretesa fiscale originaria. La decisione si è appoggiata all'ordinanza n. 556/2018, che preclude l'ammissione di dichiarazioni integrative che possano apparire elusorie una volta avviato un procedimento di recupero fiscale. Inoltre, la reticenza della società nel fornire spiegazioni adeguate ha aggravato la sua posizione, portando al rigetto del ricorso e alla condanna al pagamento delle spese di lite.

Questa sentenza chiarisce significativamente il panorama normativo relativo alle correzioni delle dichiarazioni fiscali. I contribuenti, una volta ricevuta una cartella esattoriale, non possono rettificare la dichiarazione originale per alterare l'importo delle imposte dovute. In conclusione, è ormai appurato che eventuali errori potrebbero non essere correggibili una volta che le somme sono state ufficialmente richieste. Le correzioni delle dichiarazioni dovrebbero essere effettuate tempestivamente e supportate da documentazione adeguata per evitare contestazioni future.

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Daniele Sforza
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