In un contesto globale di crescente interesse verso le opportunità di investimento internazionali, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti importanti tramite una Risposta a interpello riguardo agli investimenti dei fondi pensione esteri in fondi immobiliari alternativi italiani. La richiesta di interpello presentata si concentra sulla legittimità fiscale di tali investimenti sotto la normativa italiana, particolarmente nel contesto di esenzioni fiscali per entità estere.
La Società, una entità canadese, gestisce un piano pensionistico complementare per insegnanti, operando sotto rigorosi quadri normativi come il "Teachers' Pension Act" (TPA) e il "Pension Benefits Act" (PBA). Quest'ultimo, insieme al Regulation 909, dettaglia la struttura amministrativa e di investimento dei piani pensionistici, sottolineando la separazione patrimoniale senza personalità giuridica e la necessità di politiche di investimento trasparenti. In qualità di amministratore, la Società beneficia di esenzioni fiscali in Canada, evidenziando la sua conformità con le regole di governance e di vigilanza finanziaria del settore pensionistico canadese, sotto la supervisione della Financial Services Regulatory Authority.
La Società, tramite un veicolo d'investimento controllato, mira ad investire in un fondo immobiliare alternativo italiano, chiuso e riservato a investitori professionali. Tale veicolo, esente da imposizione in Canada, rappresenta un'estensione del fondo pensione, perseguendo obiettivi simili a quelli dei fondi pensione italiani e operando sotto una vigilanza comparabile. Gli Istanti hanno quindi richiesto conferma sull'applicabilità dell'esenzione da ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001, per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta nel fondo immobiliare italiano.
Gli Istanti, infatti, sostengono che il Fondo Pensione dovrebbe beneficiare della stessa esenzione fiscale applicata ai fondi pensione italiani, data la similitudine nei requisiti di investimento e nelle finalità, nonché la vigilanza equivalente da parte di un'autorità regolatoria riconosciuta. Essi hanno posto in evidenza che la struttura e le operazioni di investimento del Fondo Pensione e del veicolo sono comparabili a quelle italiane, meritando un trattamento fiscale omogeneo.
L'articolo 1 del Testo Unico della Finanza (TUF), emanato con il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, definisce chiaramente cosa sia un fondo comune di investimento. Secondo il comma 1, lettera j), un fondo comune di investimento è un OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) costituito come patrimonio autonomo, suddiviso in quote, e gestito da un gestore professionale. La lettera k) dello stesso articolo amplia questa definizione, specificando che l'OICR è un organismo istituito per la gestione collettiva del risparmio, con un patrimonio raccolto da una pluralità di investitori attraverso l'emissione e l'offerta di quote o azioni.
Gli OICR sono progettati per offrire un servizio di gestione collettiva del risparmio, dove il patrimonio viene investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, secondo una politica di investimento predeterminata. La gestione di questi fondi è caratterizzata da due elementi fondamentali:
La pluralità è soddisfatta anche se vi è un solo investitore, purché questo rappresenti una molteplicità di interessi, come nel caso dei fondi di fondi.
Il requisito della pluralità degli investitori è stato chiarito nella risoluzione n. 137/E del 4 ottobre 2005, che stabilisce come un fondo debba avere una pluralità di sottoscrittori. Tuttavia, anche un singolo detentore può essere considerato valido se rappresenta una pluralità di interessi. L'autonomia gestionale, invece, implica che i partecipanti al fondo non abbiano poteri diretti sulla gestione del fondo e delle sue attività.
La politica di investimento è un elemento essenziale del regolamento del fondo e deve essere predeterminata. Questo assicura che gli investimenti siano eseguiti in conformità con le linee guida stabilite inizialmente, garantendo coerenza e trasparenza nella gestione del patrimonio raccolto.
Per quanto riguarda il regime fiscale, l'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001 stabilisce che non si applica la ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, a condizione che siano istituiti in Stati inclusi nella lista (white list) emanata ai sensi dell'articolo 168bis del TUIR. Questo regime di non imponibilità si applica anche ai proventi percepiti da enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.
L'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 ha abrogato l'articolo 168bis del TUIR, ma ha mantenuto il riferimento alla white list per determinare il regime fiscale applicabile. Come chiarito nella circolare n. 2/E del 2012, questo regime si applica anche nel caso di partecipazione indiretta a fondi immobiliari italiani, purché l'investitore estero partecipi attraverso veicoli societari residenti in Paesi white list.
Un esempio pratico dell'applicazione di queste norme è fornito dai fondi pensione canadesi. Se un fondo pensione di diritto canadese, che rispetta i requisiti della normativa italiana e della vigilanza prudenziale, investe in un fondo immobiliare italiano attraverso una società veicolo residente in Canada, i proventi distribuiti dal fondo immobiliare italiano non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Questo è stato confermato in diverse risposte ad interpelli dell'Agenzia delle Entrate, come nelle risposte n. 409 del 16 giugno 2021, n. 652 del 4 ottobre 2021 e n. 285 del 6 aprile 2023.
Per beneficiare del regime di esenzione, il veicolo societario deve fornire un'autocertificazione che attesti la propria residenza in un Paese white list e che sia interamente partecipato dal fondo pensione estero. Inoltre, è necessaria un'autocertificazione del fondo pensione che confermi la sua residenza nel Paese white list e l'attestazione della vigilanza prudenziale rilasciata dall'autorità competente del Paese di residenza.
Qualora l'autorità competente non rilasci l'attestazione richiesta, è sufficiente presentare altra documentazione idonea che dimostri il rispetto del requisito della vigilanza prudenziale. Questo è stato chiarito nella risoluzione n. 78/E del 27 giugno 2017.