L'Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto a un'istanza di interpello riguardante la gestione delle fatture per i lavori agevolati dal Superbonus 110%. La questione riguardava le complicazioni sorte a causa dello scarto iniziale di una fattura a causa di errori formali.
L'istante, identificato nell’istanza come [ALFA], ha riferito di aver inviato una fattura elettronica il 30 dicembre 2023 tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura, che beneficiava dello sconto in fattura previsto per il Superbonus 110% secondo l'articolo 121, comma 1, del Decreto Legge 34/2020, è stata inizialmente scartata per la presenza di caratteri speciali non conformi. Dopo aver ricevuto la notifica dello scarto, l'impresa ha corretto gli errori e re-inviato la fattura nei primi giorni di gennaio 2024, mantenendo invariata la data e il numero di emissione originale.
Di fronte a questa situazione, l'istante ha richiesto chiarimenti sull'aliquota applicabile post correzione. La preoccupazione era che l'aliquota del Superbonus dovesse essere ridotta al 70% a causa del ritardo nel re-invio, il che avrebbe portato danni significativi sia al committente sia all'appaltatore. La risposta dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla normativa e la prassi attuale, ha confermato che l'aliquota del 110% può essere mantenuta senza variazioni. Questa decisione permette di procedere con la trasmissione della comunicazione dell'opzione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e altre migliorie previste dalla legislazione, salvaguardando così gli interessi di tutte le parti coinvolte.
Quando si parla di sconto integrale in fattura, la data rilevante è quella di emissione della fattura da parte del fornitore. Questo principio è stato ribadito in diverse circolari, tra cui la n. 24/E del 2020 e la n. 30/E del 2020. Secondo queste circolari, in assenza di pagamento, si considera la data di emissione della fattura come quella di sostenimento della spesa.
Tuttavia, una fattura inviata al SdI ma scartata dallo stesso, non viene considerata emessa. Il SdI effettua vari controlli sui file delle fatture elettroniche e, in caso di errori, invia una ricevuta di scarto entro cinque giorni. Solo dopo la correzione degli errori e il re-invio della fattura, questa può essere considerata validamente emessa.
Il re-invio della fattura deve avvenire entro cinque giorni dalla ricezione della ricevuta di scarto. In questo caso, la fattura mantiene la data e il numero originari, e si considera emessa nel termine previsto dall'articolo 21 del DPR 633/1972.
Riepilogando, le risoluzioni n. 1/E del 2013 e la risposta n. 1 del 2024 confermano che, in caso di sconto in fattura, la data di emissione della fattura è determinante. Anche se la fattura viene scartata e re-inviata, la data di emissione resta quella originaria, purché il re-invio avvenga nei cinque giorni successivi allo scarto. Questo principio è stato ribadito anche negli incontri periodici con la stampa specializzata, come l'evento "Telefisco 2024".
Le fatture elettroniche scartate devono essere documentate correttamente. Anche se una fattura viene scartata, l'operazione sottostante deve essere registrata e documentata secondo i principi generali di contabilità. Questo include il rispetto dei requisiti legislativi per l'emissione e la registrazione delle fatture, come stabilito dagli articoli 21 e 23 del DPR 633/1972.
Errori formali nelle fatture possono causare ritardi e complicazioni, ma seguendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, è possibile correggerli tempestivamente. Questo assicura che le spese siano riconosciute e che le agevolazioni fiscali siano applicabili correttamente, come nel caso oggetto della recente istanza di interpello oggetto di questo articolo.
A tal proposito, ribadiamo che l'Agenzia delle Entrate ha emanato varie circolari che forniscono chiarimenti sulla gestione delle fatture elettroniche e sul Superbonus 110%. Tra queste, le circolari n. 13/E del 2018, n. 14/E del 2019 e n. 23/E del 2022 offrono linee guida dettagliate.