La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni di società estere, ricevute tramite donazione, è una questione complessa regolata da specifiche norme fiscali. La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 114/2024 offre chiarimenti importanti per comprendere come determinare il valore delle azioni e calcolare correttamente la plusvalenza imponibile. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le normative applicabili e le interpretazioni rilevanti per i contribuenti italiani che detengono partecipazioni in società estere.
L'istante, residente fiscale in Italia, ha ricevuto in donazione 639 azioni di una società belga, la "Società Alfa". Questa società è una holding che gestisce investimenti per la famiglia del donante. Il patrimonio della Società Alfa consiste principalmente nella partecipazione di controllo in un'altra società belga quotata su Euronext Bruxelles, denominata "Società Beta". Entrambe le partecipazioni sono detenute tramite fondazioni olandesi, considerate entità interposte.
Le azioni Alfa sono state conferite alla Società Alfa dai genitori del richiedente il 9 giugno 2017, incrementando il patrimonio netto della società di circa 14,6 milioni di euro. Successivamente, il 10 luglio 2017, i genitori hanno donato le azioni ai figli, con il richiedente che ha ricevuto una parte delle azioni Alfa. La donazione è stata soggetta a un'imposta del 3% in Belgio.
L'istante ha chiesto se, in caso di futura cessione delle azioni Alfa, possa utilizzare il valore normale delle azioni, determinato secondo l'articolo 9 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come valore di acquisto per calcolare la plusvalenza imponibile. L'interpretazione del richiedente si basa sull'articolo 68, comma 6, del TUIR, che stabilisce che il valore di acquisto per le azioni ricevute in donazione è quello del donante, incrementato di ogni onere inerente, comprese le imposte di donazione.
Il richiedente sostiene che il valore fiscale delle azioni Alfa, ai fini delle imposte dirette, debba essere determinato secondo il valore normale delle azioni Beta conferite, calcolato come media aritmetica dei prezzi di mercato nel mese precedente il conferimento. Questo valore dovrebbe essere incrementato delle imposte di donazione pagate in Belgio.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo l'articolo 68, comma 6, del TUIR, il valore di acquisto delle azioni ricevute in donazione deve essere il costo sostenuto dal donante, incrementato di ogni onere inerente. Tuttavia, per utilizzare il valore normale delle azioni come base di calcolo della plusvalenza, il costo di acquisto deve essere stato assoggettato a tassazione.
Nel caso in esame, al momento del conferimento delle azioni Beta nella Società Alfa, i genitori non hanno subito tassazione sul reddito. Pertanto, il valore di acquisto delle azioni Alfa, ai fini della determinazione della plusvalenza, non può essere calcolato secondo il valore normale delle azioni Beta.
Il contribuente dovrà quindi assumere come valore di acquisto delle azioni Alfa il costo di acquisto delle azioni Beta sostenuto dai genitori, incrementato di ogni onere inerente e documentato, compresa l'imposta di donazione pagata in Belgio. Questo approccio è in linea con quanto stabilito dalla circolare n. 165 del 1998, che prevede l'inclusione di tutte le spese e gli oneri inerenti all'acquisto delle attività finanziarie, escluse solo gli interessi passivi.
In conclusione, alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate sul caso in esame, è chiara la procedura per la determinazione della plusvalenza. Per calcolare la plusvalenza imponibile, il contribuente deve: