La gestione fiscale della indennità risarcitoria è un tema di grande rilevanza per le società a partecipazione pubblica e i lavoratori coinvolti. La recente risposta dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di interpello n. 130/2024 chiarisce il trattamento fiscale da applicare alle indennità corrisposte a seguito di controversie legali relative a rapporti di lavoro.
La società in questione è un'entità giuridica a partecipazione pubblica totalitaria che ha acquisito i rapporti giuridici di una società incorporata a seguito di una fusione. L'incorporata aveva utilizzato manodopera tramite contratti di somministrazione di lavoro, i cui termini sono stati contestati da una ex lavoratrice.
La lavoratrice ha avviato un'azione legale per contestare la legittimità dei contratti di somministrazione e ha richiesto il risarcimento del danno subito. Il tribunale ha condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione della lavoratrice, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Secondo la sentenza, l'indennità risarcitoria è finalizzata a compensare la mancata percezione di reddito (lucro cessante) e non rappresenta una perdita di opportunità lavorative alternative. Questo punto è molto importante per determinare il trattamento fiscale da applicare all'indennità stessa.
Il giudice ha applicato le disposizioni dell'art. 31, co. 2, D.Lgs. 81/2015, che prevede un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, valutata in base ai criteri dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966.
L'art. 6 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Pertanto, l'indennità risarcitoria onnicomprensiva, derivando dal rapporto di lavoro, è considerata reddito da lavoro dipendente.
La società, in qualità di sostituto d'imposta, ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dell'indennità: se debba essere assoggettata a tassazione ordinaria o separata, e se sia soggetta a tassazione.
La società ritiene che l'indennità risarcitoria di cui all'art. 39, co. 2, D.Lgs. 81/2015 sia assimilabile a quella prevista dall'art. 32, co. 5, legge 4 novembre 2010, n. 183. Di conseguenza, propone di assoggettare l'indennità a tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 21 del Tuir, con l'applicazione e il versamento della ritenuta.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'indennità risarcitoria corrisposta a seguito di una sentenza per la perdita di redditi da lavoro dipendente deve essere assoggettata a tassazione. Questo trattamento fiscale è coerente con il principio che tali indennità costituiscono reddito da lavoro dipendente.
L'indennità risarcitoria deve essere assoggettata a tassazione separata. Gli articoli 17 e 21 del Tuir disciplinano la tassazione separata per i redditi percepiti una tantum, come nel caso delle indennità risarcitorie. La tassazione separata consente di applicare un'aliquota media più bassa rispetto alla tassazione ordinaria, riducendo il carico fiscale per il percettore.
Le indennità risarcitorie possono essere classificate in due categorie principali:
Le società devono applicare correttamente la tassazione separata sulle indennità risarcitorie, mantenendo una documentazione accurata delle sentenze e delle indennità corrisposte. È essenziale che le società verifichino la qualificazione fiscale delle somme corrisposte, distinguendo tra indennità per lucro cessante e danno emergente, e applicando la tassazione appropriata in ciascun caso.
Per ulteriori dettagli sul trattamento fiscale delle indennità risarcitorie e sugli obblighi del sostituto d'imposta, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un consulente fiscale qualificato.