L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Questo regime, mirato a incentivare il ritorno in Italia di professionisti dall'estero, offre una significativa riduzione fiscale per un periodo di cinque anni. Tuttavia, la normativa consente una proroga di ulteriori cinque anni, soggetta a determinate condizioni.
Il regime speciale per lavoratori impatriati è riservato a cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, secondo l'articolo 2 del TUIR. L'incentivo fiscale si applica per il primo anno di trasferimento e per i quattro anni successivi. Durante questo periodo, il reddito da lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia è soggetto a tassazione ridotta. Per estendere il beneficio per un secondo quinquennio, il contribuente deve soddisfare specifiche condizioni entro il 30 giugno dell'anno successivo alla conclusione del primo periodo agevolato.
L'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita (DL 30 aprile 2019, n. 34) prevede l'estensione del regime per ulteriori cinque anni. Per poter beneficiare di questa proroga, il lavoratore deve:
Inoltre, il lavoratore deve rispettare uno dei seguenti requisiti:
La proroga è subordinata al pagamento di una imposta sostitutiva pari al 10% o al 5% dei redditi agevolabili del periodo d'imposta precedente, a seconda dei requisiti specifici.
Per esercitare l'opzione di proroga, il contribuente deve effettuare il versamento dell'importo dovuto tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo "1860" (10%) o "1861" (5%), entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo quinquennio. L'Agenzia delle Entrate ha dettagliato questa procedura nel Provvedimento del Direttore del 3 marzo 2021, che definisce le modalità operative per l'estensione del regime agevolato.
È importante notare che il regime speciale per lavoratori impatriati non è cumulabile con altri regimi fiscali agevolati, come il regime per neo-residenti di cui all'articolo 24-bis del TUIR. Tuttavia, è possibile utilizzare questi regimi in anni d'imposta differenti, a condizione che siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi di ciascun regime.
Un esempio di applicazione pratica riguarda un cittadino italiano rientrato dagli Stati Uniti nel 2019, che ha inizialmente optato per il regime per neo-residenti e successivamente, dal 2022, ha beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati. Avendo soddisfatto le condizioni per entrambi i regimi, il contribuente può ora optare per un'ulteriore proroga del regime speciale, nonostante non abbia usufruito di questo regime già nel 2019.
In ogni caso, il parere dell'Agenzia delle Entrate specifica che l'accesso al regime speciale e alla sua proroga è soggetto a verifica delle condizioni dichiarate. Il contribuente deve quindi assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti richiesti per evitare future contestazioni o richieste di restituzione dei benefici indebitamente fruiti.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dal decreto legislativo n. 147/2015, offrendo una riduzione fiscale per cinque anni. È possibile prorogare il regime per altri cinque anni se si soddisfano specifiche condizioni, come avere figli minorenni o acquistare un'abitazione in Italia. La proroga richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% o 5%. Questo regime non è cumulabile con altri benefici fiscali, ma può essere utilizzato in anni fiscali differenti.