Pagare o non pagare le cartelle esattoriali? Rinviare il pagamento oggi potrebbe trasformarsi in una sfida ancora più ardua domani. Ma cosa succede se manca la firma del postino sulla cartella esattoriale? La cartella è comunque valida?
Recentemente, fiscooggi.it ha spiegato questa circostanza in un avviso in cui si fa riferimento alla sentenza della Cassazione numero 30945/2024. La Corte ha chiarito l’aspetto relativo alla validità della notifica di un atto tributario effettuata tramite raccomandata, in particolare in merito all’assenza della firma del postino e alla validità della timbratura. Vediamo insieme cosa dice la legge sulla regolarità delle cartelle esattoriali pervenute tramite Poste Italiane S.p.A.
La gestione dei debiti tributari è un processo complesso e spesso problematico per i contribuenti, a partire dalla notifica della cartella esattoriali o di altri atti impositivi. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiarito da tempo che la notifica rappresenta il mezzo attraverso il quale viene data notizia dell’atto al destinatario.
Nel merito, la Cassazione ha stabilito che, in ambito tributario, l’assenza della firma del postino (o agente postale) non invalida la notifica. Tuttavia, è necessario che sulla ricevuta siano presenti i timbri dell’ufficio postale e dell'addetto, che attestano l’avvenuta spedizione dell’atto.
La notifica può essere effettuata da vari soggetti, tra cui ufficiali della riscossione, agenti della polizia municipale, messi comunali o tramite i servizi postali. L’atto può essere consegnato direttamente al destinatario o a soggetti terzi autorizzati, come familiari conviventi, figli maggiorenni, portieri, ecc.
Se l’atto di pagamento viene notificato tramite posta e il destinatario risulta assente, la cartella viene depositata presso l’ufficio postale. Contestualmente, il destinatario riceve una seconda raccomandata CAD che lo informa del deposito. Se il destinatario non ritira l’atto entro dieci giorni, la notifica si considera perfezionata a tutti gli effetti di legge.
Nel caso in cui vengano riscontrati vizi nella notifica, come la mancata consegna o irregolarità nella procedura, l’atto può essere dichiarato nullo. In alcuni casi, l’impugnazione dell’atto potrebbe sanare il vizio, in quanto il destinatario prende visione del documento.
A questo punto, resta la domanda: è valida la notifica anche in assenza della firma dell’addetto postale?
Nella sentenza numero 30945/2024, la Cassazione ha affrontato il tema della validità della notifica di un atto tributario effettuata tramite raccomandata a.r. (con avviso di ricevimento). Nel caso specifico, il contribuente ha sollevato la questione dell’assenza della firma del postino (addetto postale) sull’avviso di ricevimento.
Tuttavia, secondo la Cassazione, questa mancanza non costituisce un vizio formale della notifica. Infatti, l’apposizione dei timbri postale e dell’addetto sul frontespizio della ricevuta è sufficiente a certificare inequivocabilmente la spedizione della raccomandata, confermando la regolarità dell’atto.
No, secondo la Cassazione, la firma del postino non è un elemento essenziale per la validità della notifica di un atto, come ad esempio le cartelle esattoriali, a condizione che sulla ricevuta siano presenti il timbro dell’addetto postale e il timbro postale. Questi elementi, infatti, sono sufficienti a certificare l’avvenuta spedizione dell’atto.
Come spiegato da fiscooggi.it, la validità della notifica dell’atto tributario è garantita dalla presenza dei timbri sulla ricevuta. Questi timbri, infatti, sono una chiara garanzia dell’avvenuta spedizione della raccomandata.
In materia di accertamento tributario, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio già espresso nell'ordinanza n. 9924 del 16 aprile 2025, facendo riferimento anche alla sentenza n. 30945 del 2024 riguardante la validità della notifica. In particolare, non può essere accettata l’invalidità della notifica semplicemente per l'assenza della firma dell'addetto postale. Tuttavia, il principio fondamentale sulla validità della notifica tramite posta, con raccomandata e ricevuta di ritorno, richiede che sulla ricevuta (frontespizio) siano presenti i timbri dell’addetto e dell’ufficio postale.