Quali condizioni rendono le prestazioni infermieristiche e riabilitative detraibili dal punto di vista fiscale? Quali documenti servono per ottenere la detrazione IRPEF del 19%? E ancora: chi può effettivamente portare in detrazione le spese per fisioterapia, kinesiterapia e laserterapia nella dichiarazione dei redditi modello 730/2025?
Sono molte le domande ricevute sul tema, soprattutto per quanto riguarda i riferimenti normativi e i requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione. In questo articolo facciamo chiarezza, basandoci sulle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, su quali spese sanitarie – relative a prestazioni infermieristiche e riabilitative come fisioterapia, kinesiterapia e laserterapia – possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi e da chi.
La categoria delle spese mediche detraibili è molto ampia. La normativa fiscale consente di portare in detrazione anche i compensi erogati per prestazioni rese da:
Come spiegato anche da FiscoOggi.it, le prestazioni infermieristiche e riabilitative – tra cui fisioterapia, kinesiterapia e laserterapia – rientrano nell’elenco delle spese sanitarie detraibili per cui l’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto alla detrazione IRPEF nella misura del 19% sull’importo eccedente i 129,11 euro, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR.
Per usufruire della detrazione e ottenere il rimborso è necessario che:
Il contribuente deve inoltre conservare una fattura o ricevuta che attesti il pagamento e riporti chiaramente la qualifica del professionista sanitario che ha eseguito la prestazione.
Attenzione particolare va riservata ai terapisti della riabilitazione: la detrazione è riconosciuta solo se la prestazione è resa da soggetti in possesso di diploma o attestato conseguito entro il 17 marzo 1999. In tal caso, tali titoli sono equiparati a quelli universitari di fisioterapista, logopedista o terapista della neuro e psicomotricità, come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 6 marzo 2018.
Affinché le spese sanitarie – comprese quelle per prestazioni infermieristiche e riabilitative – siano detraibili nella dichiarazione dei redditi, è necessario che:
È fondamentale che la qualifica professionale del soggetto che ha svolto la prestazione sia chiaramente indicata nella documentazione fiscale (ricevuta o fattura), che dovrà essere conservata dal contribuente.
Per ottenere la detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie, il contribuente deve disporre di un documento fiscale valido – fattura o ricevuta – rilasciato dal professionista che ha eseguito la prestazione. Il documento deve indicare:
Inoltre, il pagamento deve avvenire con modalità tracciabile, e questa deve essere attestata da un’annotazione sulla fattura o sulla ricevuta da parte del professionista.
Le fatture per prestazioni sanitarie come fisioterapia, kinesiterapia o laserterapia possono essere rilasciate esclusivamente da professionisti abilitati, che rientrano tra le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute.
In particolare, il fisioterapista può emettere fattura anche in assenza di prescrizione medica, purché sia regolarmente iscritto all’albo e in possesso di un titolo abilitante previsto dal decreto del 6 marzo 2018.
Per portare in detrazione le spese mediche non fornite da strutture accreditate al SSN, il pagamento deve essere effettuato tramite mezzi tracciabili, tra cui:
Il pagamento in contanti esclude il diritto alla detrazione IRPEF, anche se la prestazione è stata effettivamente sostenuta. La prova della tracciabilità deve risultare dal documento fiscale.
Il contribuente ha diritto a una detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per fisioterapia, kinesiterapia e laserterapia, limitatamente all’importo eccedente 129,11 euro.
Se la prestazione è stata erogata tramite il Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione spetta sul ticket pagato, cioè sulla quota rimasta a carico del contribuente.