Contributi sindacali: con la pubblicazione della circolare n. 3 del 12 gennaio 2023 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l'applicazione della convenzione stipulata tra l'Istituto di previdenza nazionale e l'Organizzazione sindacale SNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento a quanto viene disposto all'interno della legge n. 485 dell'11 agosto 1972 e comunica quelle che sono le istruzioni operative e contabili in seguito alla sottoscrizione di questa nuova convenzione tra INPS e SNADIR.
Esattamente un mese fa, durante la giornata del 12 dicembre 2022, è stata stipulata una convenzione tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale SNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR), con il fine di stabilire tutto ciò che riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024, ma può essere rinnovata per altri tre anni mediante richiesta via PEC dell'Organizzazione sindacale entro il mese di giugno 2024.
In mancanza di tale richiesta, la convenzione scadrà e porterà via con sé tutte le norme in essa contenute.
Ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono rilasciare la delega, quali sono le modalità di rilascio della stessa, oltre alle istruzioni operative sulla sua revoca.
L'art. 1 della convenzione stabilisce quali sono "i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione".
In particolare, possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:
Sono, invece, esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Queste trattenute vengono effettuate attraverso il rilascio di un'apposita delega all'INPS, la quale avviene grazie alla predisposizione di un modulo specifico, che deve essere firmato dal titolare della pensione, deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido e nel quale devono essere specificate:
Ogni parte del rapporto tra le parti deve essere comunicata all'INPS e, sotto questa ottica, anche la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa.
Nello specifico, bisogna indicare:
Dopodiché, l'INPS provvederà ad inviare la comunicazione all'Organizzazione sindacale competente quanto prima.
Nel caso in cui, invece, venga presentata una delega quando ne risulta già attiva un'altra con una differente Organizzazione sindacale, la prima produrrà i suoi effetti solamente in seguito alla revoca di quella precedente.
La misura dei contributi sindacali viene calcolata sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi:
Ma, in particolare, ecco a quanto ammonta la percentuale del contributo sindacale: