Cos'è il reato di tortura e cosa prevede il codice penale italiano a tal proposito? Tornato sotto i riflettori con la proposta di legge di Fratelli d'Italia, che ne prevede l'abrogazione - notizia che ha scatenato la dura reazione delle opposizioni -, il reato di tortura è entrato nel nostro ordinamento nel 2017, a seguito di un lungo e complesso iter parlamentare: ecco di cosa si tratta.
A definire il concetto di "tortura" sono numerosi atti internazionali. Tra questi, la Convenzione Onu del 1984 (conosciuta, non a caso, come "Convenzione contro la tortura"), ratificata dall'Italia nel 1989, che all'articolo 1 la intende come:
Affinché l'azione possa essere configurata come reato, specifica la legge, occorre che sia posta in essere da un pubblico ufficiale "o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Si configura, quindi, in presenza di un abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale, che agisca perseguendo uno scopo - ossia ottenere dalla persona torturata informazioni o una confessione -, infliggendole intenzionalmente dolore e sofferenze, sia fisiche che psicologiche. Oltre a precisare la natura del reato, la stessa Convenzione ne prevede la ricezione - con eventuale ampliamento delle disposizioni - da parte dei singoli Stati: in Italia, a seguito di un lungo e complesso iter parlamentare, i reati di tortura e di istigazione alla tortura sono stati introdotti - agli articoli 613-bis e 613-ter del Codice penale - con la legge numero 110 del 2017.
L'articolo 613-bis del Codice penale italiano punisce con la reclusione da 4 a 10 anni "chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa", "se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". Sono poi previste delle fattispecie aggravate del reato:
Il reato di istigazione alla tortura (disciplinato dall'articolo 613-ter del Codice penale), punisce, invece, con la reclusione da sei mesi a tre anni "il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura".