Il bonus barriere architettoniche è stato prorogato anche per il 2024 e il 2025. Si tratta di una detrazione fiscale IRES e IRPEF al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche nelle abitazioni.
L'obiettivo del bonus è quello di minimizzare gli ostacoli fisici che rappresentano una fonte di disagio per la mobilità delle persone che, a causa di varie circostanze, presentano una ridotta o temporaneamente limitata capacità motoria.
Per beneficiare della detrazione fiscale, è necessario effettuare interventi conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento definito dal DM 236 del 14 giugno 1989. Questi interventi includono:
La legge, secondo l'Art. 119-ter del DL 34/2020, prevede i seguenti massimali detraibili a seconda della tipologia di edificio:
a) € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con accessi autonomi dall'esterno.
b) € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, nel caso di edifici con due otto unità immobiliari.
c) € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per edifici con più di otto unità immobiliari.
Ad esempio, se un edificio è composto da 16 unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammissibile per la detrazione sarà di € 560.000, ottenuto moltiplicando € 40.000 per 8 (€ 320.000) e € 30.000 per 8 (€ 240.000).
La detrazione è concessa anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle unità immobiliari che mirano a rimuovere le barriere architettoniche. Inoltre, è possibile accedere all'incentivo sia per le parti comuni condominiali che per le singole unità immobiliari, con limiti di spesa diversi che possono essere cumulati.
La detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche viene erogata attraverso il rimborso in cinque rate annuali.
Tuttavia, al fine di agevolare l'utilizzo dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute nel 2022, la legge di conversione n. 38/2023 offre la possibilità di suddividere tali crediti d'imposta in un periodo di 10 anni (anziché 5 anni) per coloro che abbiano inviato le comunicazioni di cessione o sconto in fattura all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non le abbiano ancora utilizzate (con riferimento all'art. 2, comma 3-quinquies, lettere a e b, del Decreto Legge n. 11/2023).
Per quanto riguarda chi può beneficiare di questa detrazione, secondo la circolare 17/E del 2023, i soggetti idonei sono i contribuenti soggetti a IRES e IRPEF, residenti o non residenti in Italia, che hanno sostenuto spese per l'attuazione degli interventi agevolati. Questi soggetti includono:
Per richiedere la detrazione fiscale, è necessario effettuare un bonifico "parlante" o di agevolazione. Benché non sia specificamente richiesto un tipo di bonifico particolare, è importante selezionare l'agevolazione "Recupero del patrimonio edilizio" ai sensi dell'articolo 16bis del DPR 917/1986. Nella causale del bonifico, è consigliabile includere il riferimento all'articolo 119 ter del Decreto Legge Rilancio per garantire la corretta attribuzione del beneficio fiscale.
Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche beneficiano dell’IVA agevolata al 4%, per poterne usufruire è necessario fornire il modello di autocertificazione firmato all’impresa/fornitore.
In accordo con la circolare 17/E del 2023, è essenziale raccogliere e conservare la seguente documentazione per ottenere la detrazione fiscale: