Imprese di assicurazione: con la pubblicazione della risoluzione n. 62 del 13 novembre 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli obblighi monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione.
Nello specifico, l'AdE chiarisce che l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale, i quali sono previsti per le compagnie di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Lps) e che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi, vengono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui interviene un intermediario finanziario residente nell'operazione transfrontaliera.
In caso di trasferimento transfrontaliero in presenza di più intermediari, invece, l'amministrazione finanziaria chiarisce che il monitoraggio fiscale che viene effettuato da parte di uno degli intermediari coinvolti nell'operazione di trasferimento, esonero dagli obblighi in oggetto l'altro intermediario, a patto che quest'ultimo sia in grado di fornire le prove per quanto riguarda l'invio della comunicazione da parte dell'altro intermediario coinvolto.
La suddetta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 1 del decreto legge n. 167 del 28 giugno 1990.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme la risposta che l'amministrazione finanziaria ha fornito ad un'istanza di interpello che gli è stata avanzata da parte di un'Associazione per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle compagnie di assicurazione estere che:
In seguito ad un'istanza di interpello che gli è stata presentata da parte di un'Associazione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all'applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Lps), le quali optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi applicando l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26 ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, tale esonero viene riconosciuto ai sopra citati soggetti esclusivamente nel caso in cui nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente che sia in grado di tracciare i flussi in entrate e i flussi in uscita rispetto al circuito bancario e finanziario italiano.
In sostanza, dunque, qualora l'accredito dall'estero di flussi che riguardano i redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto che viene detenuto presso un intermediario residente in Italia, allora la compagnia di assicurazione estera che decide di optare per la tassazione sostitutiva dei redditi sarà esonerata dalla rilevazione del trasferimento in merito alle suddette somme di denaro, in base a quanto viene previsto all'interno delle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
Al contrario, invece qualora l'accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, allora non è previsto l'esonero per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fisale, nell'ottica di tutela dell'attività di controllo, anche nel caso in cui i redditi di capitale della compagnia di assicurazione estera siano assoggettati a tassazione direttamente da quest'ultima.
Infine, l'Agenzia delle Entrate ricorda alle imprese di assicurazione estere che hanno sempre il dovere di rispettare l'obbligo di rilevazione dei trasferimenti verso l'estero.
Questo avviene indipendentemente dal fatto che i sopra citati flussi siano riferiti ad operazioni fiscalmente rilevanti.
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