Il licenziamento ritorsivo rappresenta un fenomeno complesso nel panorama lavorativo. Esso si manifesta quando un datore di lavoro decide di terminare il rapporto di lavoro non per ragioni oggettive, ma come reazione punitiva a un'azione del dipendente, che, pur essendo legittima, risulta sgradita al datore. Esempi tipici includono la presentazione di un reclamo, l'esercizio di un diritto sindacale, o la richiesta di equità salariale. La peculiarità di questo tipo di licenziamento risiede nella sua natura di "vendetta" per azioni che il lavoratore ha pieno diritto di intraprendere.
Il licenziamento ritorsivo si manifesta in un contesto lavorativo specifico: quando un'azione legittima del dipendente provoca una reazione punitiva da parte del datore di lavoro, culminando in un licenziamento. Questo tipo di licenziamento è strettamente legato alla tempistica e alle circostanze che lo circondano. Per essere classificato come ritorsivo e, conseguentemente, come nullo, deve essere dimostrato che il licenziamento è scaturito esclusivamente dalla condotta lecita del lavoratore.
La dimostrazione di un licenziamento ritorsivo richiede che il lavoratore fornisca evidenze solide del nesso causale tra il proprio comportamento legittimo e la decisione di licenziamento. Esempi di comportamenti legittimi possono includere denunce alle autorità o l'esercizio di diritti sindacali. Di fronte a tali prove, il datore di lavoro è chiamato a dimostrare che il licenziamento si basa su ragioni legittime e non correlate all'azione del lavoratore.
In casi eccezionali, un licenziamento ritorsivo potrebbe essere giudicato legittimo. Questo accade quando il datore di lavoro, pur mosso da sentimenti negativi verso il dipendente, licenzia quest'ultimo per una condotta effettivamente illecita. In questi casi, anche se la punizione appare eccessiva rispetto alla condotta, il licenziamento non è considerato nullo ma può comportare un risarcimento danni.
Diverso, ma altrettanto rilevante, è il licenziamento discriminatorio, che si verifica quando un lavoratore viene licenziato per motivi legati a caratteristiche personali come credo politico, fede religiosa, appartenenza sindacale, razza, nazionalità, genere, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra condizione personale. Questa forma di licenziamento si basa su un pregiudizio nei confronti del lavoratore e rappresenta una violazione delle norme di parità e antidiscriminazione.
Nonostante entrambi i tipi di licenziamento siano nulli e non producano effetti legali, esistono differenze sostanziali tra i due. Nel caso del licenziamento ritorsivo, è essenziale dimostrare che l'azione punitiva del datore di lavoro sia stata l'unico motivo del licenziamento, come stabilito dagli articoli 1418, 1345 e 1324 del codice civile italiano. Invece, per quanto riguarda il licenziamento discriminatorio, l'indagine si concentra sull'effetto lesivo di un trattamento differenziato, che può essere obiettivamente connesso a uno dei fattori di discriminazione.
In entrambi i casi, il lavoratore ha il diritto di impugnare il licenziamento. Nel contesto ritorsivo, è necessario che il lavoratore fornisca prove specifiche che dimostrino il carattere punitivo dell'azione del datore di lavoro. Nel caso di discriminazione, il datore di lavoro deve dimostrare l'inesistenza della discriminazione o l'esistenza di una ragione non discriminatoria alternativa. La giurisprudenza recente ha delineato con chiarezza questi processi, evidenziando la necessità di un'analisi dettagliata e specifica per ciascun caso.
Il lavoratore ha diverse opzioni per proteggersi da un licenziamento ritorsivo. Può avvalersi di strumenti giuridici come il ricorso al giudice del lavoro e deve agire tempestivamente per rispettare i termini legali per impugnare il licenziamento. Questo include l'invio di una diffida stragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento e la possibilità di avviare una procedura di conciliazione. Successivamente, il lavoratore ha 180 giorni per depositare il ricorso presso il tribunale competente.
Se un giudice determina che un licenziamento è stato effettuato in modo ritorsivo, il datore di lavoro viene obbligato a reintegrare il lavoratore nella sua posizione precedente e a risarcirlo per i danni subiti. Questo risarcimento include il pagamento delle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione effettiva. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e assistenziali per il periodo in questione.
Le tutele applicabili in caso di licenziamento ritorsivo sono sancite da diverse normative, tra cui l'articolo 18 della legge 300/1970, che copre tutti i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, e l'articolo 2 del Decreto Legislativo 23/2015, noto come Jobs Act, per i lavoratori assunti dopo quella data. Queste disposizioni legali assicurano che i lavoratori siano protetti da licenziamenti ingiusti, fornendo un meccanismo efficace per la loro tutela.