Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riguardo la tassazione degli extraprofitti delle banche, rivolte direttamente agli istituti di credito. Istruzioni e chiarimenti del caso che si ritrovano all’interno della circolare n. 4 del 23 febbraio 2024 pubblicata dall’AdE. Ecco cosa dice.
Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, meglio noto come "decreto Asset", ha introdotto un'imposta straordinaria per l'anno 2023, calcolata sull'incremento del margine d'interesse a carico delle banche. Questa misura, mirata a contrastare gli effetti dell'andamento economico e dei tassi d'interesse sul debito di imprese e famiglie, prevede che le maggiori entrate siano destinate a fondi di garanzia importanti, come quello per la prima casa e per le piccole e medie imprese, oltre a interventi per alleggerire la pressione fiscale. L'imposta, determinata applicando una quota del 40% sull'aumento di margine d'interesse oltre il 10% rispetto a due anni prima, non potrà eccedere lo 0,26% dell'esposizione al rischio totale della banca.
Importante è il divieto per le banche di trasferire gli oneri derivanti da questa imposta sui clienti, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato incaricata di vigilare sull'osservanza di tale restrizione. In alternativa al pagamento diretto dell'imposta, le banche possono optare per allocare un importo equivalente a due volte e mezza l'imposta in una riserva non distribuibile. Le istruzioni operative fornite mirano a garantire un'applicazione uniforme dell'imposta, coprendo ambito di applicazione, base imponibile, modalità di versamento, e costituzione della riserva non distribuibile.
L'imposta straordinaria introdotta dall'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, si applica specificatamente alle banche definite dall'articolo 1 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), ovvero imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, che comprende la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito. L'autorizzazione a tale attività, per le banche con sede in Italia, viene concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia, previa verifica del soddisfacimento di specifici requisiti. Anche le succursali di banche extracomunitarie operanti in Italia rientrano in questo ambito, a condizione che siano autorizzate secondo le norme del T.U.B.
L'imposta, che mira a rispondere all'andamento dei tassi di interesse e al costo del credito per il 2023, coinvolge tutte le banche iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia. Questo include sia le banche in forma di società per azioni sia quelle cooperative, sottolineando l'applicabilità dell'imposta tanto alle entità residenti quanto alle stabili organizzazioni di banche non residenti autorizzate all'attività bancaria nel territorio italiano. La relazione illustrativa al decreto Asset specifica che l'imposta riguarda anche le banche operanti attraverso stabili organizzazioni sul territorio nazionale, estendendo dunque il campo di applicazione dell'imposta a una vasta gamma di istituzioni bancarie attive in Italia.
L'imposta straordinaria, introdotta per far fronte alle sfide economiche e all'impatto dei tassi di interesse sul debito di imprese e famiglie, viene calcolata applicando il 40% sull'incremento del margine di interesse che supera il 10% rispetto all'anno precedente, come indicato nella voce 30 del conto economico approvato dalla Banca d'Italia. Questa misura, valida per l'anno 2023, mira a raccogliere fondi destinati al sostegno di mutui sulla prima casa e alla riduzione della pressione fiscale.
Per calcolare la base imponibile, si prende in considerazione il margine di interesse nella sua totalità, senza alcuna esclusione o rettifica. L'imposta si applica sull'ammontare che eccede il 10% del margine di interesse dell'esercizio precedente, seguendo i principi contabili stabiliti dalla Banca d'Italia. La base imponibile è quindi la differenza positiva tra il margine di interesse dell'anno in corso e quello dell'anno precedente, aumentato del 10%, a cui si applica un'aliquota del 40%.
La circolare della Banca d'Italia n. 262 del 2005 chiarisce che il margine di interesse si ottiene dalla somma algebrica degli interessi attivi e passivi. Per le banche con esercizio coincidente con l'anno solare, il riferimento è ai bilanci chiusi al 31 dicembre degli anni pertinenti. Se l'incremento del margine di interesse non supera il 10% del margine dell'anno base, non si genera una base imponibile.
La normativa prevede che, in caso di esercizi con margini di interesse negativi, questi siano considerati pari a zero per il confronto. Inoltre, le succursali italiane di banche estere devono adeguare i loro conti economici secondo gli schemi richiesti dalla Banca d'Italia per determinare la base imponibile. La disposizione si applica sia alle banche italiane che alle succursali di banche estere autorizzate, assicurando che tutte le entità bancarie contribuiscano in base alla loro attività economica nel territorio italiano.
Il calcolo dell'imposta straordinaria introdotta per le banche nell'anno 2023, come definito dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, prevede che l'importo dell'imposta non possa eccedere lo 0,26% dell'esposizione al rischio totale dell'istituto, calcolato su base individuale secondo i criteri del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo limite massimo assicura che l'onere fiscale imposto alle banche sia proporzionato al loro profilo di rischio.
L'imposta, determinata secondo i parametri descritti, deve essere versata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente al 1° gennaio 2024, ovvero entro il 30 giugno 2024 per le banche il cui esercizio coincide con l'anno solare. Per le banche che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento deve avvenire entro il mese successivo all'approvazione del bilancio. È importante notare che la scadenza per il pagamento può variare per le stabili organizzazioni di banche non residenti, basandosi sulla data di chiusura dell'esercizio della casa madre.
Per facilitare il versamento, sono stati istituiti specifici codici tributo e fornite istruzioni dettagliate per la compilazione del modello F24.
Inoltre, l'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sottolineando l'approccio del legislatore a considerare questo prelievo come un contributo straordinario non influenzabile dalle normali dinamiche di deducibilità fiscale. Queste disposizioni mirano a garantire che le banche contribuiscano equamente al sostegno dell'economia nazionale, in un contesto caratterizzato da sfide economiche e finanziarie significative.
Il comma 5-bis introduce per le banche la possibilità di destinare, al momento dell'approvazione del bilancio per l'esercizio precedente al 1° gennaio 2024, un importo pari a due volte e mezza l'imposta calcolata, a una riserva non distribuibile specificamente creata a questo scopo. Questa opzione, alternativa al versamento diretto dell'imposta straordinaria, permette alle banche di migliorare la loro patrimonializzazione, rinforzando la propria base di capitale con fondi che rimangono all'interno dell'istituto e non sono distribuibili.
L'importo da destinare a tale riserva deve essere calcolato sulla base dell'imposta straordinaria determinata, che è il minore tra il 40% della differenza dei margini di interesse e lo 0,26% dell'esposizione totale al rischio su base individuale. È importante che le banche forniscono una chiara evidenza della costituzione di questa riserva e delle sue movimentazioni nella nota integrativa al bilancio, assicurando trasparenza e conformità alle disposizioni normative.
Questa riserva deve inoltre rispettare i criteri di computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) secondo il regolamento (UE) n. 575/2013, garantendo che possa effettivamente contribuire alla solidità finanziaria della banca. In caso di perdite di esercizio, o qualora gli utili siano inferiori all'importo necessario, le banche devono costituire o integrare la riserva utilizzando prioritariamente gli utili di esercizi precedenti, seguendo un ordine ben definito che privilegia l'utilizzo delle risorse più recenti.
L'introduzione di questa possibilità rappresenta un'importante leva per le banche, consentendo loro di gestire in modo più flessibile le risorse in risposta alle disposizioni dell'imposta straordinaria, pur mantenendo un impegno verso la stabilità e la resilienza finanziaria nel contesto economico attuale.
L'ultimo periodo del comma 5-bis del decreto-legge stabilisce che, qualora le banche decidano di utilizzare la riserva non distribuibile per la distribuzione di utili, sarà necessario versare l'imposta straordinaria calcolata secondo l'articolo, aumentata dagli interessi calcolati al tasso sui depositi presso la Banca Centrale Europea, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera di distribuzione. Questa disposizione implica che l'imposta, precedentemente sospesa grazie alla costituzione della riserva, diventa dovuta nel momento in cui la riserva viene effettivamente distribuita ai soci.
In aggiunta, la normativa prevede che anche la distribuzione indiretta della riserva, attraverso meccanismi che ne trasferiscono il valore ai soci senza una distribuzione diretta di utili, comporta il versamento dell'imposta straordinaria integrale, maggiorata degli interessi previsti. Esempi di tali meccanismi includono l'utilizzo della riserva per aumenti gratuiti di capitale sociale seguiti da rimborsi ai soci, o il trasferimento della riserva ad altre riserve disponibili per successiva distribuzione.
Importante sottolineare che non è prevista la possibilità di un versamento parziale dell'imposta in caso di distribuzione parziale della riserva: la norma prevede che, anche in caso di distribuzioni parziali, l'imposta straordinaria diventa interamente dovuta. Questo approccio mira a preservare l'integrità fiscale della misura, evitando strategie di elusione fiscale attraverso distribuzioni parziali.