Il Third Party Litigation Funding, o finanziamento di terzi per controversie legali, rappresenta una dinamica finanziaria in crescita nel panorama legale e finanziario italiano. Questa forma di finanziamento consente a titolari di crediti controversi di ricevere risorse finanziarie da un investitore esterno, il quale acquisisce in cambio un diritto su tutto o parte del credito. Il TPLF è particolarmente rilevante in ambiti dove i crediti richiedono una significativa attività legale per essere realizzati, includendo sia fasi pre-giudiziali sia contenziosi già avviati.
Le società di investimento che operano nel settore del TPLF presentano caratteristiche distintive: sono tipicamente Società d'Investimento a Capitale Fisso (SICAF) e rientrano nella categoria dei Fondi di Investimento Alternativo (FIA) italiani. Queste entità si impegnano nella gestione collettiva del risparmio, investendo in crediti controversi sotto la vigilanza di autorità quali la Banca d'Italia e la CONSOB.
La questione centrale per le società impegnate nel TPLF riguarda il trattamento IVA delle operazioni di acquisto di crediti controversi. Due scenari principali emergono:
Nonostante il regime di esenzione IVA, le società di TPLF sono tenute a rispettare obblighi documentali e di dichiarazione. La base imponibile per queste operazioni viene determinata dalla differenza tra il valore economico dei crediti acquistati al momento della cessione e il prezzo pagato dal cessionario.
Per le società di TPLF, è fondamentale implementare strategie di compliance che assicurino la piena aderenza alle normative IVA vigenti. Questo include una dettagliata analisi delle operazioni finanziarie intraprese, l'accurata documentazione delle transazioni e la corretta determinazione della base imponibile per le operazioni esenti da IVA.
Il TPLF si basa su contratti aleatori atipici, la cui flessibilità consente adattamenti a molteplici situazioni. Tuttavia, questa stessa versatilità complica l'interpretazione delle norme fiscali applicabili. In Italia, l'analisi del trattamento fiscale del TPLF richiede un approccio basato su principi generali, data l'assenza di una normativa specifica e di un quadro regolamentare chiaro.
Il Parlamento Europeo ha sottolineato la necessità di una regolamentazione armonizzata del TPLF a livello europeo, proponendo una Direttiva UE. Tale normativa mira a garantire l'accesso alla giustizia, evitando al contempo abusi da parte dei finanziatori. La proposta include l'introduzione di sistemi di autorizzazione e supervisione per i finanziatori di contenziosi, al fine di assicurare la conformità a standard minimi.
La Direttiva proposta dal Parlamento Europeo, infatti, definisce il "finanziatore del contenzioso" e l'"accordo di finanziamento da parte di terzi", stabilendo le basi per una regolamentazione chiara dell'attività di TPLF.
L'Agenzia delle Entrate italiana, considerando le peculiarità del TPLF, ha delineato alcuni principi interpretativi per la valutazione fiscale di queste operazioni. Benché manchi una normativa specifica, il parere si basa sull'analisi di contratti tipici del TPLF, evidenziando la necessità di un approccio caso per caso.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, le operazioni di TPLF possono essere considerate prestazioni di servizio di natura finanziaria, esenti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto IVA, a condizione che siano territorialmente rilevanti in Italia. Questa interpretazione apre a una possibile esenzione dall'IVA per le attività di TPLF, pur sottolineando la necessità di adempiere specifici obblighi documentali e di dichiarazione.
Nonostante l'esenzione dall'IVA, le prestazioni di TPLF sono soggette a obblighi di certificazione e fatturazione specifici. L'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente, ma i soggetti operanti nel TPLF devono comunque rispettare le disposizioni relative alla documentazione delle operazioni esenti.