In Italia, la gestione della dichiarazione di successione che coinvolge trust testamentari è soggetta a specifiche normative fiscali che regolano la trasmissione dei beni. Andiamo a vedere quali sono le procedure e le leggi applicabili a queste particolari strutture giuridiche, con particolare attenzione alle disposizioni più recenti che riguardano l'imposta di successione, le imposte ipotecarie e catastali, in base a una recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.
Il concetto di trust è stato integrato nell'ordinamento giuridico italiano seguendo la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, effettiva dal 1° gennaio 1992 grazie alla legge 16 ottobre 1989, n. 364. Questo strumento giuridico è particolarmente rilevante per la pianificazione patrimoniale e successoria, offrendo una struttura per la gestione e l'amministrazione dei beni separata dal patrimonio personale del disponente.
Il caso in esame pone al centro dell’attenzione un trust testamentario, istituito in Italia nel 2021, rappresenta una modalità peculiare di gestione e trasferimento dei beni. Nel caso specifico, il trust è stato creato per volontà di un residente italiano, sotto la regolamentazione della legge di Jersey del 1984. Il beneficiario designato è il figlio del disponente: in sua mancanza, i beni passerebbero al coniuge o, eventualmente, a una fondazione predeterminata.
La struttura del trust prevede che la sua durata si estenda fino al raggiungimento dei 75 anni di età del beneficiario o, in mancanza di questo e del coniuge, fino al 31 dicembre 2050. Alla morte del disponente nel 2022, il trust è stato nominato erede universale, incorporando beni immobili e mobili situati in Italia.
Il trustee, responsabile legale per la dichiarazione di successione, si avvale del supporto di un notaio per adempiere agli obblighi fiscali e legali. La principale questione sollevata riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione di successione, in particolare se sia dovuta o meno l'imposta di successione, dato che il trasferimento di beni al trust non ha prodotto un arricchimento diretto per il trustee.
La circolare del 20 ottobre 2022, n. 34/E, chiarisce che il regime fiscale dei trust è basato sulla tassazione "in uscita". In altre parole, l'imposta di successione e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate proporzionalmente al momento in cui i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari. Gli atti di trasferimento di beni al trust non determinano una titolarità definitiva per il trustee, che è incaricato solo di amministrare e custodire il patrimonio in regime di segregazione, in vista del suo futuro trasferimento.
Questa interpretazione si applica tanto agli apporti al trust effettuati inter vivos quanto a quelli mortis causa, come nel caso in discussione.
Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione di successione, esistono specifiche disposizioni che facilitano il processo. Se il trustee è una persona fisica e non figura tra gli eredi diretti, è possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'ultimo domicilio del de cuius. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha anche aperto alla possibilità di presentazione telematica, facilitando così le procedure per i trustee che rispondono a questi criteri.
Nonostante gli atti iniziali di trasferimento dei beni al trust siano esenti da imposte dirette, le successive trasferimenti dei beni ai beneficiari realizzano l'obbligo fiscale sotto l'imposta sulle successioni e donazioni, come delineato dal decreto legge n. 262 del 2006. Le regole per la determinazione dell'imposta variano in base al grado di parentela tra disponente e beneficiario. Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, queste sono applicate in modo fisso al momento della costituzione del trust, ma assumono una misura proporzionale quando i beni passano effettivamente ai beneficiari.